Il trasferimento del lavoratore dipendente: come funziona, come viene pagato

Il trasferimento del lavoratore può essere disposto in qualsiasi momento, ma a specifiche condizioni

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Alessandra Moretti

Consulente del lavoro

Laureata, è Consulente del Lavoro dal 2013. Esperta di gestione e amministrazione del personale.

Il trasferimento di un lavoratore dipendente implica la variazione definitiva del luogo di lavoro inizialmente stabilito al momento dell’assunzione. Può essere disposto dal datore di lavoro in qualsiasi momento dopo l’inizio del rapporto di lavoro, ma a specifiche condizioni. Vediamo di seguito quali sono.

Requisiti e forma del trasferimento

Il trasferimento del lavoratore si contraddistingue per questi aspetti:

  • È un cambiamento permanente del luogo di lavoro (a differenza della trasferta)
  • Presuppone l’invio presso una diversa sede che fa riferimento sempre al medesimo datore di lavoro (a differenza del distacco)
  • Deve essere motivato da comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, senza le quali viene considerato nullo.

Le ragioni non occorrono quando il trasferimento viene richiesto dal lavoratore per sue esigenze personali e successivamente accolto dal datore di lavoro.

Nella generalità dei casi, non è necessario il consenso del lavoratore per l’efficacia del provvedimento di trasferimento. Inoltre, se non è diversamente disposto dal contratto collettivo di riferimento o dal contratto individuale, non vige nemmeno l’obbligo di comunicazione in forma scritta.

Si segnala tuttavia che, dalle recenti disposizioni del Decreto Trasparenza (D.Lgs. n. 104/2022) entrato in vigore il 13 agosto 2022, il datore di lavoro deve comunicare per iscritto al lavoratore, entro il primo giorno di decorrenza, tutte le variazioni intervenute nel rapporto di lavoro, tra le quali anche l’eventuale nuova sede di lavoro.

Molti contratti collettivi fissano anche un periodo di preavviso prima che il trasferimento possa aver luogo: se il datore non lo rispetta il trasferimento resta inefficace fino a tale data.

Particolari tipi di trasferimento

Per alcune tipologie di lavoratori, per le loro caratteristiche soggettive o per il ruolo che rivestono, occorre tenere in considerazione alcune peculiarità nella gestione del trasferimento di sede.

Vediamo di chi si tratta nel dettaglio.

  • Le lavoratrici madri, fino al compimento di un anno di età del figlio, hanno diritto a rientrare in servizio presso la sede che occupavano prima dell’inizio dell’assenza per maternità o in altra sede all’interno dello stesso comune. Il trasferimento presso un comune diverso è possibile solo se cessa del tutto l’attività del reparto a cui era assegnata la lavoratrice prima della maternità oppure se non è più possibile utilizzare proficuamente la sua prestazione lavorativa nella stessa città.
  • I lavoratori che assistono familiari con handicap hanno il diritto di non essere trasferiti salvo loro consenso. Questo diritto ha tuttavia dei limiti: il datore di lavoro può effettuare comunque il trasferimento in caso di incompatibilità ambientale o ridotta distanza tra la nuova sede di lavoro e quella precedente. I lavoratori caregiver possono inoltre richiedere al datore di lavoro di essere trasferiti in una sede di lavoro più vicina al domicilio del familiare da assistere, a patto che ne sussistano le condizioni tecniche, organizzative e produttive e che la convivenza con il portatore di handicap sia stata interrotta al momento dell’assegnazione della sede lavorativa.
  • I rappresentanti sindacali aziendali (di RSU o RSA) possono essere trasferiti da una unità produttiva all’altra solo a seguito dell’ottenimento del nulla osta da parte delle associazioni sindacali di appartenenza. Questo vincolo permane durante tutto l’incarico e fino al termine dell’anno successivo a quello in cui cessa la carica di rappresentante sindacale aziendale.
  • I lavoratori che ricoprono cariche pubbliche negli enti locali non possono subire trasferimenti senza il loro consenso; inoltre, se la sede di lavoro non coincide con il comune in cui devono svolgere il mandato amministrativo, possono richiedere di essere trasferiti in un luogo che agevoli l’esercizio delle loro funzioni pubbliche.

Trattamento economico in caso di trasferimento

La contrattazione collettiva del settore di riferimento generalmente prevede e regola il pagamento di una specifica indennità per compensare i disagi che il lavoratore trasferito e la sua famiglia possono incontrare a seguito del trasferimento  e/o un rimborso per le spese sostenute.

Più nel dettaglio, si possono corrispondere:

  • L’indennità di trasferimento: questa somma è esente da contribuzione previdenziale e tassazione Irpef nella misura del 50% per un importo annuale massimo fino a euro 1.549,37, per trasferimento di sede in Italia, ed  euro 4.648,11 nelle sedi estere. Se l’ indennità è erogata per più anni in riferimento allo stesso trasferimento, l’esenzione si applica solo per il primo anno.
  • Le spese di trasloco e di viaggio: possono essere rimborsate dal datore di lavoro anche in caso di contemporanea erogazione dell’indennità di trasferimento e non concorrono alla formazione del reddito purché siano regolarmente documentate;
  • Altre spese per oneri derivanti dal trasferimento: sono escluse dalla formazione di reddito anche le spese sostenute dal dipendente locatario (affitti, deposito cauzionale, spese per allacci nuove utenze), per recesso dal contratto di locazione in dipendenza dell’avvenuto trasferimento della sede di lavoro, in caso vengano rimborsate dal datore di lavoro ed analiticamente documentate.