Il diritto alle ferie del lavoratore: obblighi e fruizione

Ferie: quanti giorni spettano, come usufruirne, chi decide il periodo di astensione dal lavoro e quando può essere corrisposta la relativa indennità sostitutiva.

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Alessandra Moretti

Consulente del lavoro

Laureata, è Consulente del Lavoro dal 2013. Esperta di gestione e amministrazione del personale.

Le ferie sono un periodo retribuito di astensione dal lavoro garantito ai lavoratori, volto a consentire una sosta dopo un anno di lavoro, al fine di reintegrare le proprie energie psico-fisiche e di prendersi maggior cura delle proprie relazioni affettive e sociali.

Esse rappresentano un diritto irrinunciabile, protetto dalla Costituzione (art.36), di tutti i lavoratori dipendenti con qualsiasi tipologia di contratto di lavoro subordinato, compresi i collaboratori domestici ed i lavoratori in prova.

Modalità di fruizione

La legge dispone che ciascun lavoratore abbia diritto a un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane (art. 10, D.Lgs. n. 66/2003).

Di norma, tale periodo andrebbe goduto:

  • per almeno due settimane (consecutive, se richiesto dal lavoratore) entro l’anno di maturazione;
  • per le restanti due settimane, nei diciotto mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.

Trascorso il termine legale dei diciotto mesi, le ferie accumulate e non godute non saranno perse ma sorgerà in capo al datore di lavoro l’obbligo  di versare i contributi Inps sul valore delle ferie non ancora usufruite dai lavoratori.

La contrattazione collettiva può disporre condizioni più favorevoli sul numero di giorni di ferie  spettanti e può anche intervenire sulle modalità ed i termini di fruizione previsti dalla legge.

Maturazione del diritto

Il diritto alle ferie matura proporzionalmente ai mesi di servizio prestato nel corso dell’anno e viene calcolato in dodicesimi. Ciò significa, in via generale, che il rateo mensile di ferie (pari a un dodicesimo) spetterà:

  • se si lavora un intero mese;
  • se si lavora una frazione di mese pari o superiore a 15 giorni, salvo diversa previsione del contratto collettivo nazionale di settore.

Alcune tipologie di assenze dal lavoro danno comunque diritto alla maturazione della quota mensile di ferie, ad esempio:

  • la maternità obbligatoria;
  • il congedo di paternità;
  • la malattia;
  • l’infortunio;
  • le ferie stesse;
  • il congedo matrimoniale.

Di contro, normalmente non si maturano le ferie in caso di:

  • aspettativa;
  • assenze non giustificate e sciopero;
  • cassa integrazione a zero ore;
  • congedo parentale.

Chi può decidere le ferie

In base all’art.2109 del Codice Civile, il potere di stabilire il periodo di ferie spetta al datore di lavoro.

La pianificazione delle ferie deve essere effettuata dall’imprenditore tenendo conto contemporaneamente delle esigenze aziendali e delle necessità del lavoratore. Il periodo di godimento così stabilito va poi preventivamente comunicato al lavoratore .

Il lavoratore non può dunque scegliere arbitrariamente quando svolgere le ferie, essendo questa una prerogativa riconducibile al potere organizzativo del datore di lavoro. Le eventuali assenze da lavoro derivanti da ciò si configurano come ingiustificate e possono essere oggetto di procedimento disciplinare con conseguente applicazione delle sanzioni previste.

Divieto di monetizzazione delle ferie non godute

Proprio per la loro peculiare funzione di consentire il riposo, il lavoratore è obbligato alla fruizione delle ferie. Non è pertanto consentito il pagamento di un’indennità sostitutiva per ferie non godute che riguardi il periodo minimo di quattro settimane stabilito dalla legge.

Esistono però alcuni casi in cui la monetizzazione delle ferie non godute viene ammessa , in particolare:

  • in caso di risoluzione del rapporto di lavoro in corso d’anno (per dimissioni, licenziamento, risoluzione consensuale ecc..);
  • per le giornate spettanti al lavoratore che eccedono le prime quattro settimane.

Le informazioni hanno carattere generale e sono in riferimento al settore privato. Si consiglia sempre di verificare in base alla situazione specifica, al settore di appartenenza e al CCNL applicato.