Formazione 4.0, a quanto ammonta il credito d’imposta

Il credito d’imposta per le spese di formazione nel settore delle tecnologie 4.0 è stato prorogato per l’anno 2020. Quali sono le condizioni e chi può accedere

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La Formazione 4.0 ha l’obiettivo di stimolare gli investimenti delle imprese nella formazione del personale nelle materie aventi a oggetto le cosiddette “tecnologie abilitanti”, quelle rilevanti per il processo di trasformazione tecnologica e digitale previsto dal “Piano Nazionale Impresa 4.0”.

L’agevolazione in esame è pari ad una percentuale (variabile in base alle dimensioni del soggetto) delle spese relative al costo aziendale del personale dipendente per il periodo occupato nella formazione e spetta fino ad un massimo annuo di 300.000,00 euro per ciascun beneficiario.

Per accedere all’incentivo non è necessario presentare alcuna domanda.

Chi sono i soggetti interessati?

Tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato.

A quanto ammonta l’agevolazione?

Per il 2020 il credito d’imposta varia in base alla dimensione aziendale:

  • 50% delle spese ammissibili e fino ad un massimo di 300.000,00 euro, per le piccole imprese;
  • 40% delle spese ammissibili e fino ad un massimo di 250.000,00 euro, per le medie imprese;
  • 30% delle spese ammissibili e fino ad un massimo di 250.000,00 euro, per le grandi imprese.

Inoltre per tutte le imprese, fermi restando i limiti massimi annuali, la misura del bonus verrà aumentata al 60% per le categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati (come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 17 ottobre 2017).

Il credito d’imposta è utilizzabile, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, esclusivamente in compensazione, come nei precedenti anni di imposta.

Al solo fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia della misura agevolativa, anche in funzione del perseguimento degli obiettivi generali indicati al comma 184, le imprese che si avvalgono del credito d’imposta sono tenute ad effettuare una comunicazione al MISE. Lo svolgimento delle attività di formazione non deve essere più espressamente disciplinato attraverso i contratti collettivi aziendali o territoriali. Con apposito decreto direttoriale del MISE sono stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione. Il credito d’imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all’interno del consolidato fiscale.

A cura di Barbara Garbelli
Consulente del Lavoro 

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