Il prossimo 31 marzo 2022 scadrà il termine per inoltrare la domanda di disoccupazione da parte dei lavoratori agricoli. Le istanze potranno essere presentate all’INPS solo in modalità telematica ed esclusivamente per i periodi relativi al 2021. La misura è un sussidio di disoccupazione rivolta agli operai agricoli a tempo determinato (OTD) o impiegati a tempo indeterminato (OTI) che lavorano per parte dell’anno, ma anche ai piccoli coloni e ai piccoli coltivatori diretti che integrano con versamenti volontari fino 51 giornate di iscrizione negli elenchi nominativi.
L’indennità viene pagata direttamente dall’INPS in un’unica soluzione, in misura pari al 40% della retribuzione di riferimento per gli OTD e al 30% per gli OTI, sulla base della retribuzione prevista dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative. Fino alle prestazioni riferite al 2021, tuttavia, si fa ancora riferimento ai vecchi massimali, ossia 1.199,72 euro e 998,18 euro.
Le domande per il 2022
Dal 1° gennaio 2022, gli OTI delle cooperative e loro consorzi sono invece destinatari della NASpI, per le cessazioni in corso d’anno, ma possono comunque accedere alla disoccupazione agricola per i periodi 2021 se hanno maturato i requisiti e presentano domanda entro il termine ordinario del 31 marzo 2022. La disoccupazione agricola copre infatti i periodi di mancata occupazione nell’anno precedente. Per quanto riguarda i requisiti di accesso, per ottenere l’indennità di disoccupazione agricola è necessario essere iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti, per l’anno cui si riferisce la domanda. Sono anche richiesti almeno due anni di anzianità nell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria e almeno 102 contributi giornalieri nel biennio formato dall’anno di riferimento dell’indennità più l’anno che lo precede.
I beneficiari
Sono beneficiarie dell’indennità anche le lavoratrici madri dimissionarie durante il periodo in cui vige il divieto di licenziamento, così come i padri che si dimettono durante il congedo di paternità e fino al compimento del 1° anno di età del figlio. In merito ai lavoratori che si dimettono per giusta causa, l’INPS prevede l’indennità di disoccupazione in caso di mancato pagamento della retribuzione, molestie sessuali sul lavoro, modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative, mobbing e crollo dell’equilibrio psico-fisico del lavoratore in seguito a comportamenti vessatori da parte dei superiori o colleghi, variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione dell’azienda ad altre persone fisiche o giuridiche, spostamento del lavoratore da una sede a un’altra, in assenza di comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive e in caso di comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico.