In seguito all’abrogazione del sistema dei voucher precedentemente utilizzato per retribuire attività lavorative sporadiche e saltuarie; con l’articolo 54-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge n. 96 del 21 giugno 2017, è stata introdotta una nuova disciplina per le prestazioni di lavoro occasionali ( circolare Inps n. 107 del 5 luglio 2017 ).
Sono stati pertanto introdotti due nuovi strumenti a seconda che gli utilizzatori siano privati o imprese/liberi professionisti. Il Libretto Famiglia ed il Contratto di prestazione occasionale.
Di seguito prendiamo in esame il contratto di prestazione occasionale (CPO).
Mediante questo strumento, professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni e altri enti di natura privata, e pubbliche amministrazioni possono acquisire, in modo semplice, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità.
Questa tipologia contrattuale non può essere utilizzata nei seguenti casi:
- datori di lavoro che, nell’anno precedente hanno occupato, in media, più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato, ad eccezione per le aziende alberghiere e le strutture ricettive che operano nel settore turistico ove il ricorso al contratto di prestazione occasionale viene esteso alle imprese che hanno fino ad 8 dipendenti a tempo indeterminato;
- nei confronti di prestatori con i quali l’azienda ha avuto nei 6 mesi precedenti rapporti di lavoro o di collaborazione;
- imprese edili;
- esecuzione di appalti di opere o servizi.
Il Contratto di prestazione occasionale è soggetto ai seguenti limiti economici annuali al netto di contributi, premi assicurativi e costi di gestione:
- 5.000 € per ciascun lavoratore con riferimento alla totalità degli utilizzatori;
- 5.000 € per ciascun datore di lavoro con riferimento alla totalità dei prestatori;
- 2.500 € con riferimento alle prestazioni fornite da ogni lavoratore a favore del medesimo datore di lavoro.
La retribuzione giornaliera non potrà essere inferiore a 36,00 €, ovvero al compenso previsto per 4 ore lavorative. La paga oraria può essere concordata liberamente dalle parti, ma non potrà essere più bassa di 9,00 €.
Agevolazioni sono previste per prestatori studenti, pensionati o percettori di prestazioni a sostegno del reddito per i quali i compensi vengono considerati solamente in misura pari al 75%.
Pertanto, un lavoratore non può percepire complessivamente più di 5.000 € l’anno per prestazioni occasionali e non più di 2.500 € l’anno per prestazioni effettuate presso uno stesso datore di lavoro.
Il datore di lavoro, dal canto suo, può ricorrere a più prestazioni di lavoro occasionale e a diversi prestatori purchè i compensi per le attività lavorative non superino i 5.000 € e i 2.500 € per un singolo prestatore, salvo le eccezioni previste.
I compensi percepiti dal lavoratore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
I lavoratori che forniscono le prestazioni occasionali hanno diritto sia al versamento della contribuzione INPS con iscrizione alla Gestione separata, sia all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Gli oneri assicurativi sono interamente a carico degli utilizzatori.
Come si accede ai servizi?
Utilizzare le CPO è semplice e veloce, anche se vi sono delle procedure importanti da seguire per non incorrere in errore e che sono state introdotte al fine di garantire una maggiore tracciabilità delle transazioni e tutela dei lavoratori.
Sia l’utilizzatore che il prestatore dovranno preventivamente registrarsi sul sito INPS nella sezione delle prestazioni occasionali, in cui il prestatore provvederà ad indicare il proprio IBAN su cui ricevere i pagamenti.
Successivamente l’utilizzatore dovrà provvedere alla creazioni un di portafoglio virtuale, versando quindi una somma in denaro ( tramite f24 o PagoPa ) che servirà all’Inps per remunerare le prestazioni effettuate dal lavoratore. Si tenga conto che esistono dei tempi tecnici di circa 10 giorni affinchè le somme versare risultino utilizzabili.
Solamente una volta che le somme versate risultino contabilizzate presso l’Inps, l’utilizzatore potrà procedere all’attivazione ed inserimento delle prestazioni di cui intende usufruire. Ciò deve avvenire almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione, indicando tutti i dati richiesti dalla procedura telematica ( dati anagrafici del prestatore, oggetto e luogo della prestazione, data inizio, monte ore presunto e compenso pattuito nei limiti previsti dalla legge ). Si dovrà prestare attenzione anche all’indicazione dell’importo che si intende erogare al prestatore in quanto verrà direttamente accreditato dall’Inps sull’IBAN comunicato dal prestatore in fase di registrazione.
Nel caso in cui la prestazione precedentemente inserita non si svolga, l’utilizzatore potrà revocarla entro i 3 giorni successivi.
Queste le sanzioni previste:
- Il caso di superamento dei limiti quantitativi, comporterà la trasformazione del rapporto di lavoro in contratto subordinato indeterminato ed a tempo pieno.
- In caso di mancata comunicazione della prestazione è prevista una sanzione amministrativa variabile da 500,00 € a 2.500,00 € per ogni giornata lavorativa per la quale venga riscontrata la violazione.
A cura di Pamela Damaschi
Consulente del Lavoro