Congedo di paternità, cosa cambia nel 2019

La legge di Bilancio ha confermato i 5 giorni di congedo obbligatorio per i neopapà e la possibilità di fruire di un giorno di congedo facoltativo in alternativa alla madre

Con l’approvazione della legge di Bilancio, è stato confermato il congedo di paternità. I neo papà potranno fare 5 giorni di assenza retribuita dal lavoro e obbligatoria, chiedendo un giorno in più facoltativo e arrivando così, in totale, a 6 giorni (a patto che l’ultimo ne sostituisca uno di congedo destinato alla mamma e che venga goduto entro 5 mesi dalla nascita).

DAL SITO INPS – “Per l’anno solare 2019, l’articolo 1, comma 278, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2017) ha aumentato a cinque il numero dei giorni di congedo obbligatorio” si legge sul sito dell’Inps. Sia l’obbligatorio che il facoltativo sono “fruibili dal padre lavoratore dipendente anche adottivo e affidatario, entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio”.

COME CHIEDERLO – Il padre lavoratore dipendente ha diritto, per i giorni di congedo obbligatorio e facoltativo, a un’indennità giornaliera a carico dell’INPS pari al 100% della retribuzione.

Il padre lavoratore dipendente deve comunicare almeno 15 giorni prima al datore di lavoro le date in cui vuole usufruire del congedo. Se richiesto in concomitanza dell’evento nascita, il preavviso si calcola in base alla presunta data del parto.
Nei casi di pagamento a conguaglio (articolo 3 del decreto ministeriale del 22 dicembre 2012), per poter usufruire dei giorni di congedo il padre lavoratore deve comunicare in forma scritta al datore di lavoro le date di riferimento. Nei casi di pagamento diretto da parte di INPS, la domanda si può presentare in tre modi:

  • online attraverso il servizio dedicato;
  • tramite il contact center al numero 803 156 da rete fissa oppure 06 164 164 da rete mobile;
  • presso gli enti di patronato e intermediari dell’Istituto.