Periodo di comporto: può essere interrotto con le ferie?

Cerchiamo di capire se e in quali modalità questo diritto del lavoratore è integrabile con le ferie

Il periodo di comporto rientra indirettamente nel novero dei diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione che nell’articolo 32 tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo anche in ambito lavorativo.

Attraverso questo istituto, infatti, si stabilisce che al lavoratore venga riconosciuto il diritto a conservare il posto di lavoro anche in caso di astensione prolungata dall’attività lavorativa, ad esempio per infortunio, malattia da gravidanza, malattia o altri eventi di natura contingente. In poche parole, durante il comporto, il dipendente non può mai essere licenziato eccetto nel caso in cui sopraggiunga una crisi aziendale o per comportamenti illeciti posti dal dipendente stesso.

La durata del periodo di comporto è definita dai differenti CCNL a cui ogni lavoratore dipendente deve riferirsi. Ma cosa succede se, onde evitare di superare il termine fissato dal proprio contratto, il lavoratore decide di godere delle ferie maturate durante il periodo di comporto? Il computo dei giorni del comporto può essere così interrotto?

Ferie durante il comporto: si può fare?

La risposta a tutte queste domande è positiva e a stabilirlo è intervenuta anche la Corte di Cassazione. I giudici hanno precisato che “Pur non essendo il datore di lavoro tenuto ad accogliere una richiesta di ferie (…) al fine di evitare il licenziamento, e quindi la perdita del posto di lavoro, solo esigenze effettive e concrete possono giustificare un eventuale diniego”.

Dunque la richiesta del lavoratore di godere delle ferie già maturate durante il comporto è considerata legittima. Per essere ammessa, però, deve essere scritta, indicare il momento dal quale si intende convertire l’assenza per malattia in assenza per ferie ed essere tempestivamente presentata al datore di lavoro prima della scadenza del comporto.

A prevalere, quindi, è l’interesse del lavoratore e anche se il datore di lavoro non ha l’obbligo di convertire automaticamente l’assenza per malattia in ferie, il rigetto deve essere adeguatamente motivato, cosa abbastanza complicata.

Il comporto: tipologie

Il primo esempio di comporto che viene in mente è sicuramente la gravidanza, vale a dire quel congedo di cui le donne possono fruire prima e dopo la nascita di un bambino. In generale, i Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro contemplano due tipi di periodo di comporto:

  • Il comporto “secco” o unitario, che si concretizza in caso di assenza in unico periodo continuativo
  • Il comporto per sommatoria o frazionato, nel caso di più assenze frazionate nel tempo

Quest’ultimo è riproducibile in un arco di tempo  stabilito dal contratto di lavoro, ad esempio 365 giorni calcolati a partire da qualsiasi giorno dell’anno. In tal caso, le assenze per malattia non possono superare un certo limite che è stabilito dal CCNL di riferimento.