Cos’è la clausola di stabilità in un contratto di lavoro

In cosa consiste la clausola di stabilità: diritti e doveri del dipendente e del datore di lavoro

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Redazione

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Un lavoratore che ha firmato un contratto a tempo indeterminato ha diritti e doveri nei confronti del proprio datore di lavoro.

Nel caso di questo specifico contratto, le due parti possono altresì concordare la “clausola di stabilità” – o anche “patto di stabilità” – con la quale i soggetti si impegnano a non recedere dal contratto per un determinato periodo di tempo.

Come funziona la clausola di stabilità

Il patto di stabilità non deve rientrare per forza in uno dei punti del contratto: per essere valido non è necessario che venga messo per iscritto, ma può essere oggetto di un accordo informale. Con questa postilla, datore di lavoro e dipendente concordano la durata minima del contratto che non può essere troppo prolungata.

Quando utilizzare la clausola di stabilità

Il patto di stabilità rappresenta anche una tutela per entrambe le parti. Si tratta infatti di uno strumento che viene utilizzato soprattutto nei casi in cui un’impresa abbia bisogno di una figura professionale altamente specializzata e magari difficile da reperire nel mercato del lavoro. Con la clausola di stabilità, il datore di lavoro ha la certezza di poter usufruire della professionalità del lavoratore per il periodo di tempo concordato, evitando che lo stesso possa recedere dal contratto per un’altra offerta.

Allo stesso modo, anche il dipendente si mette al riparo. Può capitare infatti che il professionista si trovi nella condizione di accettare un’offerta per lasciarne un’altra che gli forniva altrettanta sicurezza dal punto di vista economico, ma anche della stabilità. Richiedendo il patto di stabilità, il dipendente sa che non può essere licenziato per il periodo concordato.

Esistono tuttavia due casi in cui è possibile recedere, in maniera legittima, prima della scadenza concordata:

  1. la “giusta causa”. In questo caso, il dipendente può dimettersi o il datore di lavoro può procedere con il licenziamento;
  2. impossibilità sopravvenuta della prestazione. Nello specifico, ci si riferisce a motivi “oggettivi” e che non consentono la prosecuzione del rapporto lavorativo, ad esempio il lavoratore non ha mostrato idoneità per lo svolgimento delle mansioni richieste.

Qualora, una delle due parti non dovesse rispettare la clausola di stabilità, sarà possibile presentare una domanda di risarcimento.