Per i lavoratori parasubordinati iscritti alla Gestione Separata INPS, non titolari di pensione e privi di altra tutela obbligatoria, aumentano le garanzie per ottenere l’indennità di disoccupazione.
Nella Gazzetta Ufficiale, in cui è stato pubblicato il D.L. 101/2019, si spiega “della straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni per la tutela del lavoro al fine di assicurare protezione economica e normativa ad alcune categorie di lavoratori particolarmente deboli”
Le novità interessano le modifiche dell’articolo 15, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Nella fattispecie i parasubordinati DIS COLL potranno accedere all’indennità di disoccupazione avendo almeno 1 mese di contribuzione nell’anno precedente la cessazione della collaborazione. Prima invece erano 3 i mesi richiesti. I lavoratori interessati sono i collaboratori (co.co.co), ricercatori con borsa di studio, amministratori e sindaci di società.
Si ricorda che la domanda va presentata all’INPS per via telematica entro 68 giorni dalla fine del rapporto di lavoro.
Inoltre, sempre secondo il D.L. 101/2019, si potrà accedere al diritto all’indennità giornaliera di malattia, a quella di degenza ospedaliera e al congedo di maternità e congedo parentale. La degenza ospedaliera risulta aumentata del 100%.
Rider – Per quanto riguarda la tutela dei soggetti inquadrati come lavoratori autonomi viene ridotto il “cottimo“ (ma non annullato). I nuovi requisiti prevedono che i lavoratori siano retribuiti in base alle consegne effettuate ma in misura non prevalente.
Viene disposto che i contratti collettivi possano definire schemi retributivi modulari e incentivanti. Viene prevista una paga oraria, con un salario minimo orario anche per il tempo di attesa delle chiamate, a condizione che, per ciascuna ora lavorativa, il lavoratore accetti almeno una chiamata. Queste disposizioni diventeranno operative dopo 180 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto.
Tra l’altro, la norma prevede che ai lavoratori che operano tramite app vengano riconosciuti diritti, prerogative, retribuzioni e contribuzioni proprie dei dipendenti dell’azienda per cui lavorano.
Di fatto, viene stabilito che ai rider si applichi la disciplina del rapporto di lavoro subordinato. La retribuzione, ad esempio, non potrà essere inferiore al livello fissato dal CCNL dell’azienda per mansioni equivalenti.
Crisi aziendali – Il D.L. 101/2019 tratta inoltre delle misure a sostegno delle crisi aziendali, finanziando gli ammortizzatori sociali dei lavoratori occupati nelle aree di crisi industriali complesse, ossia quelle avvenute in Sardegna, in Sicilia e nella provincia di Isernia.
La norma “salva Whirlpool” prevede la salvaguardia dell’occupazione nelle grandi imprese che hanno più di 4.000 dipendenti in Italia con più unità produttive sul territorio, di cui almeno una sita in area di crisi industriale complessa. Nella fattispecie ci sarà l’esonero dal pagamento del contributo addizionale dovuto in caso di ricorso alla cassa integrazione salariale, a patto che venga stipulato nel 2019 un contratto di solidarietà per una durata di almeno 15 mesi.
Lo stanziamento per questa misura è pari a 10 milioni di euro per il 2019 e di 6,9 milioni per l’anno 2020.