Quali sono le Regioni zone rosse che entrano in lockdown dal 6 novembre

Il Dpcm 3 novembre divide l'Italia in 3 macro-aree a seconda del rischio Covid. Lo scenario più preoccupante è il 4, quello rosso, di massima gravità

Il Dpcm 3 novembre divide l’Italia in 3 macro-aree a seconda del rischio Covid. Lo scenario più preoccupante è il 4, quello corrispondente a una situazione di massima gravità e contraddistinto dal colore rosso, come illustrato anche dal premier Conte in conferenza stampa.

Per le Regioni messe peggio dal punto di vista della curva epidemiologica e dell’indice di contagiosità Rt scatta un lockdown decisamente meno morbido rispetto al resto d’Italia.

Quali sono le zone rosse

Le Regioni che ad oggi si classificano come zone rosse sono 4 (le altre, gialle e arancioni, le trovate qui):

  • Calabria
  • Lombardia
  • Piemonte
  • Valle d’Aosta

Le nuove restrizioni che interessano queste aree saranno in vigore per ora solo per due settimane, e non per un mese come le altre misure.

Il lockdown scatta a partire da venerdì 6 novembre, un giorno dopo cioè la tabella di marcia inizialmente prevista dal Governo, per dare tempo alle varie di attività di organizzarsi.

I divieti nelle zone rosse

Ecco quali misure sono in vigore nelle zone rosse:

  • coprifuoco dalle 22 alle 5, salvo per spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute;
  • è vietato ogni spostamento anche all’interno del proprio Comune, in qualsiasi orario, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Vietati anche spostamenti da una Regione all’altra e da un Comune all’altro. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti. E’ vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune;
  • bar, ristoranti, locali, pub, gelaterie e pasticcerie chiusi sempre, 7 giorni su 7, ma potranno continuare a vendere cibo da asporto (fino alle 22) o consegnarlo a domicilio;
  • farmacie, parafarmacie, edicole, tabaccherie, lavanderie, parrucchieri e barbieri resteranno aperti; chiusi invece i centri estetici;
  • centri commerciali chiusi, ma rimarranno aperti negozi alimentari, farmacie, parafarmacie ed edicole collocati al loro interno;
  • negozi chiusi, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali;
  • mercati chiusi, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari;
  • didattica a distanza al 100% per tutti gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e per le seconde e le terze medie; chiuse le università;
  • capienza dei mezzi pubblici dimezzata (al 50%);
  • musei e mostre chiusi;
  • sospese tutte le competizioni sportive, salvo quelle riconosciute di interesse nazionale da Coni e Cip. Sospese anche le attività nei centri sportivi. Rimane invece sempre consentita l’attività motoria nei pressi della propria abitazione e attività sportiva solo all’aperto in forma individuale;
  • piscine, palestre, teatri, cinema chiusi;
  • corner per giochi e bingo in bar e tabaccherie chiusi.
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Fonte: Presidenza del Consiglio dei Ministri
Presidenza del Consiglio dei Ministri