Cambiano, ancora, le regole per gli spostamenti. In generale tutte le misure già disposte con provvedimento del Ministro della salute il 22 ottobre scorso riguardo agli spostamenti in entrata e in uscita da Stati o territori esteri sono prorogate fino alla data di cessazione dello stato di emergenza. Ma ci sono alcune importanti novità.
Indice
Le nuove regole per i Paesi dell’elenco C
Per entrare in Italia, le persone che hanno soggiornato o transitato, nei 14 giorni antecedenti, in uno o più Stati o territori di cui all’Elenco C dell’Allegato 20 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, devono presentare alla compagnia aerea o di navigazione e a chiunque sia deputato ad effettuare controlli, al momento dell’imbarco alcuni documenti. Ecco quali:
- Passenger Locator Form, in formato digitale mediante visualizzazione da smartphone oppure in copia cartacea stampata (qui cos’è il Passenger Locator Form, come funziona e come averlo)
- green pass
- esito negativo di tampone molecolare effettuato nelle 48 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, o tampone rapido antigenico nelle 24 ore precedenti.
In caso di mancata presentazione di una delle certificazioni previste, fermo restando l’obbligo di sottoporsi al test molecolare o antigenico previsto, scatta l’isolamento fiduciario per 5 giorni presso l’indirizzo indicato nel Passenger Locator Form, con l’obbligo di sottoporsi a un test molecolare o antigenico alla fine di questo periodo.
Appartengono all’elenco C questi Paesi:
- Austria
- Belgio
- Bulgaria
- Cipro
- Croazia
- Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia)
- Estonia
- Finlandia
- Francia (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo)
- Germania
- Grecia
- Irlanda
- Lettonia
- Lituania
- Lussemburgo
- Malta
- Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo)
- Polonia
- Portogallo (incluse Azzorre e Madeira)
- Repubblica Ceca
- Romania
- Slovacchia
- Slovenia
- Spagna (inclusi territori nel continente africano)
- Svezia
- Ungheria
- Islanda
- Norvegia
- Liechtenstein
- Svizzera
- Andorra
- Principato di Monaco.
Le nuove regole per i Paesi dell’elenco D
Altra grande novità è l’aggiornamento dell’elenco degli Stati e territori appartenenti all’elenco D dell’Allegato 20 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021:
- Argentina
- Australia
- Bahrain
- Canada
- Cile
- Colombia
- Giappone
- Indonesia
- Israele
- Kuwait
- Nuova Zelanda
- Perù
- Qatar
- Ruanda
- Arabia Saudita
- Gran Bretagna (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell’isola di Cipro ed esclusi i territori non appartenenti al continente europeo)
- Irlanda del Nord
- Repubblica di Corea
- Stati Uniti
- Emirati Arabi Uniti
- Uruguay
- Taiwan
- Regione Amministrative speciali di Hong Kong e Macao.
L’ingresso nel territorio nazionale a persone che hanno soggiornato o transitato in uno o più di questi Stati o territori (elenco D) nei 14 giorni antecedenti, è consentito solo presentando al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato a effettuare i controlli, esito negativo di un tampone molecolare effettuato nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, o test antigenico rapido effettuato nelle 24 ore prima.
Il termine del test molecolare è ridotto a 48 ore per gli ingressi da:
- Gran Bretagna (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell’isola di Cipro ed esclusi i territori non appartenenti al continente europeo)
- Irlanda del nord.
Le nuove regole per i Paesi dell’elenco E
Stesso discorso dell’elenco D vale per gli spostamenti in entrata dagli Stati e territori di cui all’elenco E dell’Allegato 20: anche qui serve presentare esito negativo di tampone molecolare effettuato nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, o rapido nelle 24 ore prima.
Misure speciali per alcuni Paesi africani
Vengono anche prorogate le misure particolari previste nell’ordinanza del Ministro della salute del 26 novembre relative al regime per gli ingressi da:
- Sudafrica
- Lesotho
- Botswana
- Zimbabwe
- Malawi,
- Mozambico
- Namibia
- Eswatini.
Da questi Paesi è vietato entrare in Italia, per via della variante Covid Omicron, scovata per la prima volta in Sudafrica, che si sta rapidamente espandendo in tutto il mondo.
Perché è meglio avere il passaporto per andare all’estero
Per quanto riguarda invece i viaggi dall’Italia verso l’estero, è necessario informarsi sulle specifiche regole in vigore nel Paese di destinazione.
Ricordiamo comunque per uscire dal nostro Paese, a prescindere da eventuale documentazione Covid, green pass, vaccino, tampone e quant’altro a seconda di ciascun Paese, è necessario avere con sé questi documenti:
Ai viaggiatori diretti all’estero si consiglia di munirsi sempre di passaporto, con validità residua ed eventuale visto richiesti dal Paese di destinazione: è necessario informarsi presso il competente ufficio diplomatico-consolare in Italia o con un’agenza di viaggio.
Il passaporto resta infatti il principale documento per le trasferte oltre confine, perché universalmente riconosciuto, mentre non sono molti i Paesi che accettano la carta d’identità italiana valida per l’espatrio.
In particolare, va notato che alcuni Paesi ancora non accettano la Carta d’Identità Elettronica, quindi è bene verificare con le ambasciate o gli uffici consolari dei Paesi di destinazione se il documento è accettato o meno.
Attenzione: spesso comportano notevoli disagi, fino al respingimento in frontiera, sia le carte d’identità in formato cartaceo rinnovate con timbro apposto dal Comune di appartenenza, sia quelle in formato elettronico rinnovate con il foglio di proroga rilasciato dal Comune, sia le carte d’identità la cui validità sia stata prorogata fino al giorno della propria data di nascita.
Ricordiamo che le carte di identità rilasciate o rinnovate dopo il 10 febbraio 2012 devono considerarsi valide fino alla data, corrispondente al giorno e mese di nascita del titolare, immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe altrimenti prevista per il documento stesso.
Come avere la Carta d’Identità Elettronica
Per quanto riguarda invece il rilascio di una nuova carta d’identità, ricordiamo che ora è possibile avere la CIE-Carta di Identità Elettronica, introdotta nel 2015 (qui come funziona, quando usarla e come averla).
La Carta di Identità Elettronica (CIE) è il documento d’identità dei cittadini italiani emesso dal Ministero dell’Interno e prodotto dal Poligrafico e Zecca dello Stato che permette l’accertamento dell’identità del possessore e l’accesso ai servizi online delle Pubbliche Amministrazioni sia in Italia che in diversi Paesi dell’Unione Europea (qui elenco).
È possibile richiederla alla scadenza della propria carta d’identità cartacea o elettronica o nel caso di furto, smarrimento o deterioramento del proprio documento d’identità.
Ma il decreto legge Semplificazioni del 16 luglio 2020 ha consentito di richiedere il nuovo documento anche prima della scadenza naturale del precedente per i cittadini che sono in possesso di una carta identità cartacea o di una Carta di Identità Elettronica di prima o seconda generazione.