Il nuovo Dpcm martedì 2 marzo, il primo di Draghi, che detta le misure di contrasto alla pandemia e di prevenzione del contagio Covid, sarà in vigore dal 6 marzo al 6 aprile 2021.
Il nuovo decreto conferma, fino al 27 marzo, il divieto già in vigore di spostarsi tra Regioni o Province autonome diverse, con la solita eccezione degli spostamenti dovuti a motivi di lavoro, salute o necessità. È comunque consentito il rientro alla propria residenza.
Per quanto Draghi e la sua squadra di Governo abbia adottato una linea di sostanziale continuità rispetto al governo Conte, mantenendo l’impianto delle Regioni a colori e buona parte delle regole già in vigore, con però novità importanti sulla scuola con nuove chiusure, il nuovo Dpcm 2 marzo fissa alcune nuove regole più restrittive, soprattutto in zona rossa.
Quando scatta la zona rossa
La zona rossa scatta dove si manifesti un’incidenza settimanale dei contagi superiore a 250 casi ogni 100mila abitanti e che si collocano in uno scenario almeno di tipo 3 e con un livello di rischio almeno moderato. Può essere in ogni momento prevista, in relazione a specifiche parti del territorio regionale, l’esenzione dell’applicazione delle misure.
Con frequenza almeno settimanale Speranza verificherà il permanere dei presupposti, fermo restando che la permanenza per 14 giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive comporta la nuova classificazione.
Le ordinanze per la zona rossa sono efficaci per un periodo minimo di 15 giorni, salvo che dai risultati del monitoraggio risulti necessaria l’adozione di misure più rigorose, e vengono comunque meno allo scadere del termine di efficacia del Dpcm.
>>> Scarica qui il Dpcm 2 marzo 2021 in pdf e qui gli allegati <<<
Spostamenti in zona rossa
- vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori in zona rossa nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute
- consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita - il transito sui territori in zona rossa è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto.
Scuola in zona rossa
- sospese le attività dei servizi educativi dell’infanzia e le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza
- possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.
Attività commerciali in zona rossa
- sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi
- chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici
- aperte edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie
- chiusi i servizi alla persona: parrucchieri, barbieri ed estetisti.
Bar e ristoranti in zona rossa
- sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio
- consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano alloggiati
- consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto
- consentita fino alle ore 22:00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze
- per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 l’asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00
aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
Attività motoria e sportiva in zona rossa
- tutte le attività sportive, anche se svolte nei centri sportivi all’aperto, sono sospese
- sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva
consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno 1 metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, cioè mascherina - consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale.
Musei, istituti di cultura, spettacoli, biblioteche in zona rossa
- sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, ad eccezione delle biblioteche, dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione, e degli archivi
- sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto.
Smart working per la PA in zona rossa
- i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell’emergenza. Il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in smart working.
Qui tutte le regole in zona arancione.