Il nuovo Dpcm martedì 2 marzo, il primo di Draghi, che detta le misure di contrasto alla pandemia e di prevenzione del contagio Covid, sarà in vigore dal 6 marzo al 6 aprile 2021.
Il nuovo decreto conferma, fino al 27 marzo, il divieto già in vigore di spostarsi tra Regioni o Province autonome diverse, con la solita eccezione degli spostamenti dovuti a motivi di lavoro, salute o necessità. È comunque consentito il rientro alla propria residenza.
Per quanto Draghi e la sua squadra di Governo abbia adottato una linea di sostanziale continuità rispetto al governo Conte, mantenendo l’impianto delle Regioni a colori e buona parte delle regole già in vigore, con però novità importanti sulla scuola con nuove chiusure, il nuovo Dpcm 2 marzo fissa alcune nuove regole più restrittive. La grande novità relativa alla zona arancione ad esempio riguarda l’asporto dei bar.
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Spostamenti in zona arancione
Per quanto riguarda gli spostamenti in zona arancione:
- vietato ogni spostamento in entrata e in uscita, con mezzi di trasporto pubblici o privati, dai territori e Comuni in zona arancione, salvo che per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute o per usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel Comune
- consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza
- consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le 5:00 e le 22:00, e nei limiti di 2 persone ulteriori rispetto a quelle già conviventi, oltre ai minori di 14 anni sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi
- consentiti gli spostamenti dai Comuni con popolazione non superiore a 5mila abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia
- consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza a scuola nei limiti in cui è consentita
- il transito sui territori in zona arancione è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti dal Dpcm.
Bar e ristoranti in zona arancione
Riguardo alle attività di ristorazione:
- sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio
- consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano alloggiati
- consentita senza limiti di orario la sola ristorazione con consegna a domicilio
- consentita fino alle ore 22:00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze
- per chi svolge come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3, cioè i bar, l’asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00 (escluse le enoteche)
- aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro.
Musei, istituti di cultura, spettacoli, biblioteche in zona arancione
- sospesi mostre e servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione, e degli archivi
- sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto.