Posto che il decreto del Governo Conte stabilisce una serie di regole d rispettare, e qualcuno (come la Lega Nord) ha persino chiesto una sospensione del Trattato di Schengen, cosa fare se abbiamo prenotato un viaggio che viene annullato a causa del Coronavirus, oppure se viene rinviato un evento o uno spettacolo per cui avevamo già acquistato il biglietto, o, ancora, se il treno che stavamo per prendere non è partito?
Come sappiamo l’Italia è diventato il terzo Paese, tra Europa e Usa, con più casi di contagi da Coronavirus. Dunque, oltre a sapere cosa fare per evitarne la trasmissione, occorre anche che ciascuno di noi sia a conoscenza di cosa può fare in veste di consumatore. Cioè quali sono i diritti a cui possiamo appellarci in caso di annullamenti.
La risposta ce la fornisce l’Aduc, l’Associazione per i Diritti degli Utenti e dei Consumatori. Sostanzialmente, dipende. I casi di fronte ai quali ci possiamo trovare sono di fatto tre.
Se decide un’autorità ufficiale
Se a decidere l’annullamento è una qualche autorità, chi ha raccolto la prenotazione non può pretendere il pagamento di nulla. Chi ha già avuto il pagamento deve integralmente rimborsare quanto già versato dal consumatore, indipendentemente dalle regole e dalle leggi di disdetta che il singolo servizio prevedeva.
È ad esempio il caso di voli bloccati per la Cina, partite e match sportivi rinviati, gite scolastiche, manifestazioni a pagamento, etc.
Se decide l’organizzatore in via precauzionale
Se invece a decidere l’annullamento è la precauzione del singolo organizzatore (del viaggio, del trasporto, dell’evento), ognuno si paga le proprie precauzioni. Quindi l’organizzatore deve rimborsare il dovuto completamente.
Il consumatore, che avrebbe avuto tutto il diritto di usufruire di quel bene, in questo caso ha anche tutto il diritto di chiedergli i danni. Anche qui, indipendentemente dalle regole e dalle leggi di disdetta che il singolo servizio prevedeva.
Se decide il consumatore
Se è il consumatore a decidere di non partecipare ad un evento o non fare un viaggio o non prendere un mezzo di trasporto – e cioè tutte situazioni in cui il servizio comunque viene erogato – lo stesso consumatore si paga la propria precauzione non percependo rimborsi, se non rispetto alle regole del singolo servizio: biglietti di trasporto, quote di viaggi organizzarti, camere di albergo, biglietti di eventi, etc.
Con una sola possibile eccezione: chi ha acquistato un pacchetto turistico o all inclusive, qualora la destinazione sia in zona oggettivamente a rischio potrà pretendere la risoluzione del contratto e il rimborso del prezzo pagato per impossibilità di fruire dello scopo del viaggio (relax, piacere, ecc.).
Cosa fare per evitare problemi
L’Aduc ricorda anche che, visto che i fatti si evolvono ora per ora, il consiglio è sempre informarsi prima di prendere qualunque decisione. Presso la Farnesina per i viaggi verso l’estero, presso le autorità nazionali e locali in tutti gli altri casi.
E, vista l’imprevediblità della situazione soprattutto per i viaggi che comportano un certo esborso economico e che in genere si prenotano con una certo anticipo, per ogni evenienza è bene mettere in bilancio anche un’assicurazione sulla disdetta, e di quelle che prevedono il rimborso anche in caso di eventi straordinari, pandemia, etc, che sono più costose ma perlomeno ci offrono una sicurezza in più.