Come sappiamo, il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il Dpcm 9 marzo 2020 con nuove misure per il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull’intero territorio nazionale. Le nuove disposizioni sono entrate in vigore il 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020.
Sono state inoltre confermare dal nuovo Dpcm dell’11 marzo.
Restrizioni uguali per tutta Italia
Il provvedimento estende le misure del Dpcm 8 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale. Inoltre, vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico e introduce modifiche al Dpcm 8 marzo 2020 relative agli eventi e alle manifestazioni sportive.
Per effetto del Dpcm del 9 marzo non sono più previste zone rosse. Le limitazioni che erano previste nel precedente Dpcm del 1° marzo, con l’istituzione di specifiche zone rosse, sono cessate. L’Italia viene uniformata e le regole quindi sono uguali per tutti.
Limitazioni agli uffici pubblici
Cosa succede agli uffici pubblici? La misura prevista nel Dpcm del 9 marzo è stata confermata anche nel Dpcm dell’11 marzo. Rimangono aperti su tutto il territorio nazionale. L’attività amministrativa è svolta regolarmente. In ogni caso quasi tutti i servizi sono fruibili on line. È prevista comunque la sospensione delle attività didattiche e formative in presenza di scuole, nidi, musei, biblioteche.
Il decreto dispone per addetti, utenti e visitatori degli uffici delle pubbliche amministrazioni la messa a disposizione di soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani.
Nel caso di difficoltà di approvvigionamento di queste soluzioni disinfettanti e loro assenza, gli uffici devono rimanere comunque aperti. La presenza di soluzioni disinfettanti è una misura di ulteriore precauzione ma la loro temporanea indisponibilità non giustifica la chiusura dell’ufficio, ponendo in atto tutte le misure necessarie per reperirle.
Come devono fare i dipendenti pubblici
Le nuove misure incentivano il ricorso allo smart working, semplificandone l’accesso. Compete al datore di lavoro individuare le modalità organizzative che consentano di riconoscere il lavoro da al maggior numero possibile di dipendenti. Il dipendente potrà presentare un’istanza che sarà accolta sulla base delle modalità organizzative previste.
Il Dpcm Conte stabilisce poi che il dipendente pubblico che ha sintomi febbrili rientra nel regime di malattia ordinaria. Qualora fosse successivamente accertato che si tratta di un soggetto che rientra nella misura della quarantena o infetto da Covid-19, non si applicherebbe la decurtazione.
Come cambiano gli spostamenti
Sottolineiamo che il decreto, come recita lo stesso nome “Io resto a casa”, raccomanda comunque di restare a casa e non uscire. Si può uscire per andare al lavoro, anche se è caldamente consigliato lavorare da casa, prendere ferie o congedi. Si può uscire anche per ragioni di salute o per altre necessità, quali, per esempio, l’acquisto di beni essenziali.
Ma è necessario, in questi casi, essere in grado di provare il motivo di necessità del proprio spostamento (qui trovate la nostra guida sugli spostamenti), eventualmente anche mediante autodichiarazione. La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e la non veridicità costituisce reato. Divieto assoluto di uscire, invece, per chi ha febbre superiore ai 37,5°, chi è in quarantena o risultato positivo al Coronavirus.