Studio professionale in casa, i casi in cui le spese non sono deducibili

Chi ha lo studio in casa non può dedurre le spese se ha già un altro ufficio, lo ha stabilito la Cassazione

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Redazione

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Chi adibisce la propria casa a studio professionale ha diritto alla deduzione delle spese ma con delle eccezioni. La Corte di Cassazione ha stabilito un principio importante a cui tutti i professionisti e imprenditori devono prestare attenzione. Con ordinanza n. 31621 del 4 dicembre 2019, la Cassazione ha respinto il ricorso di un avvocato che aveva chiesto la deduzione delle spese per la casa adibita a ufficio. La Corte ha rigettato la richiesta perché il professionista aveva nello stesso Comune un altro ufficio.

La materia è regolata dall’articolo 54 del Testo unico delle imposte sui redditi – TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917), che è chiaro quando al comma 3 dispone: “Per gli immobili utilizzati promiscuamente, a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all’esercizio dell’arte o professione, è deducibile una somma pari al 50 per cento della rendita ovvero, in caso di immobili acquisiti mediante locazione, anche finanziaria, un importo pari al 50 per cento del relativo canone. Nella stessa misura sono deducibili le spese per i servizi relativi a tali immobili nonché quelle relative all’ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione degli immobili utilizzati, che per le loro caratteristiche non sono imputabili ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono”.

Per immobili utilizzati promiscuamente si intendono quelli adibiti sia ad abitazione che a ufficio. Il 50% della loro rendita catastale oppure del canone di locazione o delle spese per i servizi, la manutenzione e la ristrutturazione sono deducibili, dunque, solo se il professionista non dispone di un altro immobile utilizzato esclusivamente come ufficio, e non come abitazione, nello stesso comune. A questo fine non conta che alcuni locali dell’immobile adibito solo a ufficio siano dati in locazione ad altri professionisti.

Nel caso specifico, dunque, la Corte di Cassazione ha interpretato correttamente il testo della legge. Infatti, nell’art 54 del TUIR l’avverbio “esclusivamente“, riferito all’immobile dove è svolta l’attività professionale, va letto in contrapposizione all’avverbio “promiscuamente”, riferito all’immobile utilizzato sia come abitazione personale che come studio professionale.

La Corte di Cassazione, poi, ha precisato che riguardo all’accertamento delle imposte sui redditi di lavoro autonomo professionale, l’onere della prova dell’esistenza di fatti e circostanze che giustificano una maggiore pretesa tributaria spetta all’Agenzia delle Entrate. Invece, spetta al professionista l’onere della prova dell’esistenza di fatti da cui derivano oneri e costi deducibili e della loro inerenza all’attività professionale o d’impresa esercitata.