Pericolo scampato: chi ha seguito un corso di scuola guida negli ultimi cinque anni non dovrà pagare l’Iva retroattiva. Almeno questa è la promessa del Governo.
Aveva suscitato sconcerto e aspre polemiche la decisione dell’Agenzia delle Entrate di applicare retroattivamente l’Iva al 22% sui corsi delle scuole guida per la patente, a seguito della sentenza della Corte di Giustizia Europea che lo scorso marzo aveva dichiarato illegittima l’esenzione dall’imposta.
Prima di questo pronunciamento, infatti, i corsi di guida delle autoscuole erano equiparati all’insegnamento scolastico e per questo motivo non si applicava l’Iva. La decisione della Corte di Giustizia Ue è stata una doccia fredda per le scuole guida italiane, ma ancora di più lo è stata la sua ricezione da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Con la risoluzione n.79/19, infatti, l’Agenzia aveva stabilito l’applicazione dell’Iva al 22% in via retroattiva, includendo anche i corsi degli ultimi cinque anni, ovvero del periodo in cui l’imposta è ancora accertabile. I titolari di scuole guida erano stati invitati a presentare note di variazione in aumento e avrebbero dovuto chiedere ai loro clienti una maggiorazione sui corsi già pagati.
Una prospettiva molto problematica che ha scatenato le immediate proteste delle associazioni di categoria. Ora, però, il Governo Conte bis vuole porre rimedio alla situazione e se non può evitare l’Iva al 22% sui corsi delle autoscuole, almeno può scongiurare la retroattività dell’imposta.
Il vice ministro dell’Economia Antonio Misiani ha promesso che la correzione arriverà presto con provvedimento utile. Lo ha annunciato in un post su Facebook:
“La situazione paradossale che si è creata sulle scuole guida deriva da una sentenza di marzo 2019 della Corte di giustizia UE, che ha stabilito che questi servizi non possono essere IVA esenti. Sul futuro vale la sentenza comunitaria. Sul passato, come ho detto a #Mattino5, vogliamo evitare che le scuole guida debbano chiedere ai clienti degli ultimi 5 anni di versare un’imposta (IVA) che all’epoca non era dovuta. Lo faremo con una norma che inseriremo nel primo provvedimento utile”.
La decorrenza dell’imposta dipenderà dal tipo di strumento normativo che il Governo deciderà di adottare per fermare la retroattività. Se la norma dovesse essere inserita in un decreto legge, da adottare a breve, l’Iva al 22% si applicherà a tutti i corsi avviati dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.
Se invece la nuova norma dovesse essere introdotta nella legge di Bilancio, allora l’imposta si applicherà a partire dal 1° gennaio 2020. Un’opzione che auspicano le associazioni di categoria delle scuole guida, insieme all’applicazione di un’aliquota ridotta, ma questa possibilità è decisamente più difficile. I corsi per la patente, infatti, non sono inclusi nell’elenco dei beni e servizi ai quali si applicano le aliquote agevolate dell’Iva.