Scuola: come funziona il contributo volontario delle famiglie

Tasse obbligatorie e volontarie: il Miur, attraverso una circolare, fa chiarezza sulle modalità di riscossione

Il contributo volontario che le scuole chiedono alle famiglie deve essere presentato in modo chiaro e deve essere ben distinto rispetto alle tasse obbligatorie relative al percorso di istruzione.

A specificarlo è il Miur, attraverso la circolare a.s. 2019/20 sulle iscrizioni. Nella nota viene descritto come il contributo volontario vada presentato e a quali norme gli istituti devono attenersi per riscuoterlo. Inoltre, dal ministero viene sottolineato che “le famiglie dovranno essere preventivamente informate sulla destinazione dei contributi in modo da poter conoscere le attività che saranno finanziate con gli stessi, in coerenza con il Piano triennale dell’offerta formativa.”

“Si rammenta – si legge nella circolare – che i contributi scolastici delle famiglie sono assolutamente volontari e distinti dalle tasse scolastiche che, al contrario, sono obbligatorie, con l’eccezione dei casi di esonero”.

Alla luce delle informazioni del Miur, è indiscusso il fatto che non può essere presentata una ‘soluzione unica’ inerente alla somma delle tasse da versare. Vale a dire che i genitori devono assolutamente sapere nel dettaglio quali siano quelle obbligatorie e quali invece quelle facoltative destinate al contributo delle famiglie.

Le Tasse obbligatorie

In riferimento all’art. 200 del decreto legge n. 297/94, sono 4 i tributi obbligatori scolastici:

  • Tassa di iscrizione: esigibile all’atto dell’iscrizione a un corso di studi secondari, dopo il compimento dei 16 anni da parte dello studente; è valida per tutta la durata del ciclo, non può essere rateizzabile ed è devoluta all’erario statale.
  • Tassa di frequenza: deve essere versata annualmente, dopo il compimento dei 16 anni da parte dello studente. Può essere rateizzata.
  • Tassa di esame: deve essere saldata soltanto nella scuola secondaria superiore all’atto della presentazione della domanda per gli esami di idoneità, integrativi, di licenza, di qualifica, di Stato.
  • Tassa di diploma: la tassa deve essere corrisposta in unica soluzione, all’atto della consegna del titolo di studio.

Le suddette tasse obbligatorie possono essere soggette a deroghe. Alcuni studenti ne possono essere esonerati per motivi economici o per appartenenza a speciali categorie di beneficiari.

Contributo volontario

La richiesta del versamento di contributi volontari è prevista dal decreto legge 44/01. Le scuole possono attuare tale opzione dopo una delibera collegiale del Consiglio di Istituto, così da condividere la scelta con le famiglie, che sono rappresentate nell’organo poc’anzi citato.

Del tutto illegittimo è invece non permettere l’iscrizione di un alunno nel caso in cui il nucleo familiare di questo non proceda al versamento del contributo volontario. Infatti è vietato subordinare la regolarità dell’iscrizione al versamento.