Tutto sulla negoziazione assistita obbligatoria

Scopri tutte le informazioni necessarie per comprendere i vantaggi della negoziazione assistita.

Quando si parla di negoziazione assistita si fa riferimento a un istituto atto alla risoluzione alternativa delle controversie. In termini pratici si tratta di un contratto grazie al quale le parti chiamate in causa si impegnano in maniera formale a risolvere la disputa in via bonaria. Il tutto grazie all’assistenza di legali. L’introduzione della negoziazione assistita è alquanto recente, facendo riferimento al decreto giustizia del 2014. L’obiettivo primario di tale istituzione è quello di riuscire a ridurre in maniera sensibile l’enorme mole di processi civili nelle aule dei tribunali. Un grande vantaggio anche per le parti in causa, considerando la sensibile riduzione delle tempistiche. Una definizione più rapida dei contrasti legali vuol dire inoltre fronteggiare un procedimento sensibilmente più economico. Tutto ciò è possibile anche grazie al fatto che si tratta di controversie generalmente caratterizzate da elementi di complessità alquanto ridotta.

La negoziazione assistita vanta finalità alquanto chiare e semplici. Si punta a condurre parte dei contenziosi legali al di fuori di quelle che sono le aule dei tribunali. Una modalità che va in soccorso del sistema giudiziario, appesantito da pratiche arretrate, attenuando in minima parte l’afflusso dei processi. È possibile sfruttare tale modalità per ottenere ad esempio la separazione consensuale dal proprio partner o il divorzio congiunto. In entrambi i casi sarà possibile evitare di ricorrere al Tribunale. Basterà la sola presenza dei due legali rappresentanti. Un istituto ormai collaudato, con il Consiglio Nazionale Forense che ha non soltanto definito delle linee guida puntuali, ma anche creato una piattaforma. Questa consente il monitoraggio in tempo reale dell’andamento di questo istituto. Vi possono essere registrati gli accordi intercorsi, così come l’accordo successivo.

Negoziazione assistita: cos’è la convenzione

L’intero processo è rappresentato da un accordo tra le parti, legalmente definito “convenzione di negoziazione”. Si tratta del fulcro della negoziazione assistita, che prevede un confronto tra le parti in controversia, disposte ad accettare una cooperazione in buona fede e lealtà. La buona volontà dei soggetti consente dunque di risolvere svariate tipologie di questioni giudiziarie senza ricorrere alle vie canoniche. Decisivo il ruolo dei legali, che forniranno la necessaria assistenza.

Per quanto possa sembrare un accordo ufficioso, la convenzione di negoziazione rappresenta a tutti gli effetti un contratto normativo. Grazie a questo vengono fissate delle precise regole, atte a regolare lo svolgimento della procedura prevista. La legge vigente prevede che la convenzione contenga sia il termine concordato dai soggetti, al fine di espletare la procedura, sia l’oggetto della controversia.

È bene sottolineare però come il termine non possa essere inferiore a un mese, così come non superiore a tre mesi. L’unico caso nel quale possa essere previsto un allungamento dei tempi, è quello nel quale uno dei legali richieda una proroga ufficiale di 30 giorni. Per quanto concerne l’oggetto in questione, non potrà interessare diritti indisponibili o materie di lavoro. Ogni controversia dovrà veder redatta la convenzione di negoziazione in via scritta, pena di nullità. Oltre a garantire assistenza legale, gli avvocati dovranno inoltre certificare l’autografia delle sottoscrizioni apposte all’accordo, sotto la propria responsabilità.

Negoziazione assistita obbligatoria

In alcuni casi si ha la necessità di procedere secondo tale procedura. Si fa dunque riferimento alla negoziazione assistita obbligatoria. I casi previsti dal legislatore sono i seguenti:

  • risarcimento del danno da circolazione di veicoli e da natanti;
  • domande di pagamento a qualsiasi titolo di somme (non dovranno eccedere quota 50.000 euro e non dovranno riguardare controversie assoggettate alla disciplina della mediazione civile obbligatoria).

In tali circostanze è la stessa normativa vigente a disporre che “l’esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale”. L’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto entro e non oltre la prima udienza, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice.

In alcuni casi la negoziazione assistita potrebbe essere già stata avviata ma non conclusa. In casi del genere il giudice potrà fissare l’udienza successiva dopo la scadenza del termine fissato dalle parti in causa. Nel caso in cui la negoziazione non sia stata ancora esperita, il giudice fisserà l’udienza successiva. Dovrà inoltre provvedere all’assegnazione di un termine di 15 giorni per le parti, per la comunicazione dell’invito. Qualora a tale invito dovesse seguire un rifiuto o una mancata risposta entro 30 giorni dalla ricezione, la condizione di procedibilità può considerarsi avverata. Lo stesso dicasi qualora fosse decorso il termine per la durata della negoziazione concordata dalle parti.

Negoziazione assistita: la procedura

La procedura inerente la negoziazione assistita risulta essere alquanto semplice, sia che si parli di quella volontaria, sia si faccia riferimento a quella obbligatoria. Le parti in causa vengono assistite da due difensori. Dovranno poi stipulare una convenzione che deve contenere degli specifici requisiti, presenti nel Decreto Legge 132/2014. Il tutto dovrà infine essere depositato secondo le norme vigenti. Una volta accolto l’invito spedito a una delle due parti, si potrà procedere con l’accordo di convenzione. Superato questo step, saranno state di fatto delineate le regole del confronto. Esistono però alcune postille da considerare. In casi come la separazione personale tra coniugi, esiste l’obbligo di depositare la convenzione di negoziazione assistita al Pubblico Ministero.

Stesso discorso per un’eventuale ricorso relativo la separazione consensuale, quando questa avviene dinanzi alla giurisdizione, ovvero al Presidente del Tribunale. Si dovrà sottoporre il tutto al Pubblico Ministero, al fine di ottenere un controllo di legittimità. Nel caso in cui l’accordo di convenzione non venga condiviso o ritenuto conforme alla legge da parte del Pubblico Ministero, potrà essere opposto dallo stesso. Potrà non essere opposto il visto o richiesta al Presidente del Tribunale un’udienza di comparizione dei coniugi.

Negoziazione in caso di separazione e divorzio

La disciplina prevede come i coniugi possano raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, così come di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio. Il tutto attraverso la convenzione di negoziazione assistita. A ciò si aggiunge anche la possibilità di modificare delle condizioni di separazione o divorzio precedentemente stabilite. Una procedura applicabile in presenza o meno di figli da parte della coppia. La prole potrà essere composta indifferentemente da soggetti minorenni, maggiorenni e portatori di handicap grave.

  • Soluzione consensuale di separazione personale: l’accordo raggiunto dopo la convenzione di negoziazione assistita è sottoposto al vaglio del procuratore della Repubblica, presso il tribunale competente. Questi comunicherà il nullaosta ai legali della coppia, qualora non venisse ravvisata alcuna irregolarità.
  • Scioglimento del matrimonio: l’accordo concluso dovrà essere inviato entro 10 giorni al Pubblico Ministero. Questi procederà all’autorizzazione soltanto nel caso in cui questo sia rispondente all’interesse degli eventuali figli coinvolti nello scioglimento. Nel caso in cui si dovesse valutare una non tutela della prole, il tutto verrà trasmesso entro cinque giorni al Presidente del tribunale. Questi dovrà, entro 30 giorni massimo, disporre la comparizione delle parti, con i rispettivi legali. Dopo aver autorizzato il tutto, l’accordo è automaticamente equiparato ai provvedimenti giudiziali che definiscono analoghi procedimenti in materia.

Questo istituto prevede un ruolo determinante per gli avvocati. Questi devono gestire determinati poteri e, al tempo stesso, una serie di obblighi, cui attenersi scrupolosamente. Ai legali vengono attribuiti poteri di autentica e di certificazione delle sottoscrizioni effettuate dalle parti, così come della dichiarazione di mancato accordo. A ciò si aggiunge la certificazione della conformità della convenzione alle norme imperative e all’ordine pubblico.

Dai poteri agli obblighi, con l’articolo 2, comma 7, che dispone quanto segue: “è dovere deontologico per gli avvocati informare il cliente all’atto del conferimento dell’incarico della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita”. L’articolo 9 fissa invece il dovere per i legali, così come per le parti in causa, di comportarsi secondo lealtà, mantenendo riservate le informazioni ricevute nel corso della procedura.

Non potranno infatti essere sfruttate nell’eventuale giudizio avente il medesimo oggetto. Le stesse non potranno inoltre costituire oggetto di deposizione da parte dei difensori. In caso di violazioni, si parlerebbe di illecito disciplinare. Sarebbe invece illecito deontologico l’eventuale decisione di impugnare un accordo alla cui redazione ha partecipato lo stesso legale in questione.

Negoziazione assistita, i costi

Le disposizioni di legge che vanno a disciplinare la procedura della negoziazione assistita non specificano in alcun modo i costi per il ricorso all’istituto. Ne consegue dunque la necessità di rivolgersi al proprio legale per ottenere un quadro completo e dettagliato delle spese da sostenere. Un preventivo scritto che vada a indicare dettagliatamente le spese che la parte dovrebbe trovarsi a sostenere. Si tratta di un procedimento stragiudiziale, il che offre comunque un termine di riferimento attraverso la tabella del Decreto Ministeriale numero 55/2014, come riformata dal Decreto Ministeriale numero 37 del 2018.

Alla tabella in questione sono state aggiunte le voci relative le prestazioni di assistenza nelle procedure di mediazione o di negoziazione assistita. Questa prevede un compenso diverso a seconda del valore stimato della controversia. Ecco i parametri medi cui si fa riferimento:

  • fase della attivazione: da 60 a 1305 euro;
  • fase di negoziazione: da 120 a 2610 euro;
  • fase di conciliazione: da 180 a 3915 euro.

La differenza di costo dipende dal valore del procedimento richiesto, da una quota minima di 0,01-1.100 euro a un massimo di 260.000.01 a 520.000 euro.