
La durata del Green pass potrebbe essere allungata per chi ha completato il ciclo vaccinale con la terza dose (o booster). Tuttavia ogni valutazione sui tempi, 9 mesi, 1 anno o anche oltre, necessita di una valutazione scientifica prima di un decreto che intervenga a modificare l’attuale durata. Vediamo come e perché.
Dubbio quarta dose
L'ipotesi prende forme soprattutto perché al momento non ci sono indicazioni per una possibile quarta dose, dunque si cerca di evitare che nelle prossime settimane gli italiani debbano ricorrere - benchè vaccinati con tre dosi - a dover effettuare i tamponi ogni 48 ore per accedere al posto di lavoro, al ristorante, a teatro, sui mezzi pubblici, quindi a frequentare quei luoghi e svolgere quelle attività per cui ora è richiesto d’obbligo il green pass.
I numeri
L'inoculazione delle terze dosi è partita a metà settembre, e stando alle stime del Ministero della Salute sarebbero circa 100 mila gli italiani che a metà marzo dovrebbero ricorrere al tampone per accedere nei posti di lavoro e alle attività essenziali e di svago. A maggio i cittadini con booster ricevuto da oltre 6 mesi saranno circa 7 milioni. Motivo per cui va trovata una soluzione sulla durata.
Le regole attuali
Per andare al lavoro - a parte una lista di professioni che trovate qui - è sufficiente il green pass base, quindi va bene anche quello ottenuto da un tampone negativo rapido (che ha validità di 48 ore), o molecolare (che ha validità di 72 ore).
I datori di lavoro, dal 15 febbraio, sono tenuti alla verifica delle certificazioni verdi. I lavoratori che ne sono sprovvisti saranno considerati assenti ingiustificati e sospesi senza stipendio, anche se manterranno il diritto di conservare il proprio posto di lavoro.
Chi accederà al luogo di lavoro senza green pass rafforzato sarà anche punito con una multa da 600 a 1.500 euro.
Fino al 15 giugno 2022 i datori di lavoro, indipendentemente dal numero di dipendenti dell’azienda (è venuto meno il tetto dei 15 dipendenti), dopo 5 giorni di assenza ingiustificata possono sospendere i lavoratori per tutta la durata del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque, per un periodo non superiore a 10 giorni lavorativi, rinnovabili fino al termine del 15 giugno.