Approvato nella notte il decreto che scandisce i nuovi tempi della Fase 2 (qui lo speciale QuiFinanza) dell’emergenza sanitaria a partire da lunedì 18 maggio.
Dopo un’intera giornata di discussioni, terminata di notte, il Consiglio dei Ministri, su proposta del premier Conte e del ministro della Salute Roberto Speranza, ha approvato il decreto-legge che introduce ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Il decreto delinea il quadro normativo nazionale all’interno del quale, dal 18 maggio al 31 luglio 2020, con appositi decreti od ordinanze, statali, regionali o comunali, potranno essere disciplinati gli spostamenti delle persone fisiche e le modalità di svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali.
Attività economiche, produttive e sociali
A partire dal 18 maggio, le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali.
In assenza di quelli regionali, trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche e produttive possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti statali, o, nelle more di tali provvedimenti, dalle Regioni.
Monitoraggio regionale
Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni dovranno monitorare con cadenza giornaliera l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione all’andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale.
I dati del monitoraggio vengono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all’Istituto superiore di sanità e al Comitato tecnico-scientifico. In relazione all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio, la singola regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte a livello statale.