Coronavirus, tutte le spese sono rimborsabili: le regole dell’Unione Nazionale Consumatori

Sono centinaia i consumatori che vogliono sapere cosa fare in caso di spese sostenute per viaggi, hotel, eventi che sono stati cancellati. Ecco come fare caso per caso

Eventi annullati, concerti stoppati, partite di calcio a porte chiuse. In questi giorni in cui sta crescendo l’allerta per il Coronavirus, soprattutto in seguito alle misure eccezionali adottate dal Governo Conte tramite apposito decreto, sono centinaia i consumatori che vogliono sapere cosa fare in caso di spese sostenute per viaggi, hotel, eventi che sono stati cancellati.

Il caso emblematico dei turisti italiani bloccati a Mauritius

Sulla questione è intervenuta l’Unione Nazionale Consumatori. “È inaccettabile che viaggiatori andati in vacanza scoprano solo dopo l’atterraggio che non sono graditi in quel Paese” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, commentando il blocco dei passeggeri all’aeroporto di Mauritius. È legittimo, per quanto immotivato, che un Paese decida la quarantena nei confronti degli italiani, ma dovrebbe comunicarlo a tempo debito al nostro ministero degli Esteri, oltre che a tour operator e compagnie aeree”.

Per questo l’UNC chiede che la Farnesina non si limiti a garantire la massima assistenza agli italiani coinvolti nella vicenda, ma che inoltri una nota ufficiale di protesta per il mancato preavviso, coordinandosi anche con gli altri ministeri degli Esteri per evitare che simili episodi possano ripetersi.

Al di là del caso singolo, tutte le spese sostenute dai consumatori, per viaggi, hotel, spettacoli, vacanze, partite di calcio, concerti, eventi che poi sono stati cancellati, devono essere rimborsate. L’Unione Nazionale Consumatori ha stilato sul suo sito un elenco specifico.

Partite di calcio rinviate o a porte chiuse

Il Governo ha adottato misure eccezionali in relazione a eventi e competizioni sportive, consentendo lo svolgimento dei match solo “a porte chiuse”, mentre nei Comuni della zona rossa del contagio lo stop è totale.

Se un evento sportivo viene rinviato, il tifoso in possesso di un biglietto ha diritto al rimborso del singolo titolo di accesso, cosa che invece non vale per l’abbonato in quanto potrà usare il suo diritto di accesso nella data in cui l’evento si svolgerà effettivamente.

Se invece per l’evento si stabilisce lo svolgimento a porte chiuse, allora non solo va rimborsato il singolo biglietto, ma anche per il tifoso abbonato scatta il diritto alla restituzione di una quota parte dell’abbonamento stesso. Il fatto che la decisione sia stata presa dal Governo non fa però scattare anche il diritto al risarcimento del danno.

L’Autorità Antitrust ha avviato, già il 7 gennaio scorso, nove procedimenti istruttori nei confronti delle società di calcio di serie A Juventus, Inter, Milan, Lazio, Roma, Atalanta, Cagliari Genoa e Udinese, “colpevoli” di non riconoscere nelle loro condizioni generali di contratto (disponibili sui siti internet) il diritto dei consumatori ad ottenere il rimborso di quota parte dell’abbonamento o del singolo titolo di accesso in caso in caso di chiusura dello stadio.

Su queste basi l’Unione Nazionale Consumatori sta richiedendo alle società di calcio il rimborso di quanto spettante ai tifosi. Chi volesse richiedere il rimborso può scrivere via mail a: sos@consumatori.it.

Teatri, concerti e spettacoli

Se un concerto oppure uno spettacolo teatrale viene cancellato, il consumatore ha diritto al rimborso del biglietto o alla quota parte dell’abbonamento.

Voli aerei

Chi deve andare all’estero è bene si informi della situazione sul sito www.viaggiaresicuri.it. Prima di recarsi in aeroporto, il consiglio è sempre contattare direttamente la compagnia aerea o l’agenzia viaggi di riferimento.

Se l’aeroporto di partenza è in un Paese membro dell’Ue, compresi Norvegia, Islanda e Svizzera, o se l’aeroporto di arrivo è in un Paese dell’Ue, sempre compresi Norvegia, Islanda e Svizzera, qualora il vettore aereo sia comunitario e non siano già stati erogati i benefici previsti dalla normativa locale, allora, in caso di cancellazione del volo da parte della compagnia, il passeggero ha diritto all’assistenza e ai rimborsi (o riprotezione).

Non ha invece diritto alla compensazione pecuniaria, essendo la cancellazione del volo causata da circostanze eccezionali. In particolare, il passeggero ha diritto di scegliere tra il rimborso entro sette giorni senza penali dell’intero costo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata (oppure anche per le parti di viaggio già effettuate, se divenute inutili rispetto al programma di viaggio iniziale e del volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale) o la riprotezione, ossia l’imbarco su di un volo alternativo per la destinazione finale non appena possibile o ad una data successiva a lui più conveniente, a seconda della disponibilità dei posti.

In caso, invece, di rinuncia da parte del passeggero, ossia a fronte di un volo non cancellato, né per decisione del Governo né per iniziativa della compagnia aerea, purtroppo non è previsto un rimborso automatico. Se la compagnia aerea non accoglie la richiesta del consumatore, che deve essere motivata ovviamente dall’emergenza sanitaria, l’unica alternativa è procedere per vie legali.

Pacchetti turistici

Per i pacchetti turistici si applica il Codice del Turismo, che, dopo le modifiche in vigore dal 1° luglio 2018, prevede maggiori diritti dei consumatori. In particolare, ora è esplicitamente scritto, senza bisogno di ricorrere a sentenze della Cassazione, che anche se il pacchetto turistico non è stato cancellato dall’organizzatore, il consumatore ha comunque diritto di disdire le vacanze, senza per questo pagare penali o rimetterci soldi.

In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha dunque diritto di recedere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, e al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare. L’organizzatore deve rimborsare entro 14 giorni.

Nel caso invece il pacchetto sia stato cancellato dall’organizzatore, non cambia nulla rispetto al recesso del cliente. Resta uguale il diritto al rimborso integrale entro 14 giorni dal recesso. Al viaggiatore, poi, non è riconosciuto il risarcimento dei danni, un indennizzo supplementare al rimborso, dato che l’annullamento non dipende da colpe del tour operator ma è dovuto a circostanze inevitabili e straordinarie.

Più nel dettaglio, l’organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico e offrire al viaggiatore il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non è tenuto a versare un indennizzo supplementare se il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo previsto dal contratto e l’organizzatore comunica il recesso dal contratto al viaggiatore entro il termine fissato nel contratto e in ogni caso non più tardi di venti giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano più di sei giorni, di sette giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano tra due e sei giorni, di quarantotto ore prima dell’inizio del pacchetto nel caso di viaggi che durano meno di due giorni.

L’organizzatore non è tenuto a versare un indennizzo supplementare anche nel caso in cui non sia in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze inevitabili e straordinarie e comunica il recesso dal medesimo al viaggiatore senza ingiustificato ritardo prima dell’inizio del pacchetto.