
Informazioni più chiare per i clienti, preavviso in caso di adeguamento delle tariffe, possibilità di scelta del metodo di pagamento, agevolazioni nel cambio di fornitore. L’Italia recepisce una direttiva europea del 2019 per ampliare le tutele e aumentare l’accuratezza e la comprensione delle bollette per i consumatori che acquistano energia elettrica. Ecco le novità più importanti.
Bollette, cosa cambia
Il dlg avviato in via preliminare dal Consiglio dei ministri agli inizi di agosto e ora all'esame delle Camere rafforza i diritti contrattuali dei clienti, puntando innanzitutto sulla chiarezza delle informazioni e la trasparenza delle offerte su punti quali i servizi forniti, le tariffe vigenti, le condizioni di rinnovo e di cessazione del contratto, e la gestione dei reclami.
Per vederne gli effetti, bisognerà attendere un provvedimento ad hoc dell’Autorità per l’energia, le reti e l’ambiente (Arera) che sarà a chiamata a dare applicazione alle norme.
Bollette, informazioni più chiare per i clienti
Le informazioni contenute nelle bollette – viene sottolineato nella bozza del provvedimento– devono essere chiare, comprensibili e di facile consultazione e, nel caso in cui il contratto di fornitura preveda variazioni dei prodotti e dei servizi offerti o del prezzo di fornitura, le modifiche dovranno essere ben evidenziate nella bolletta insieme alla data in cui scatta la variazione.
Bollette, cosa succede in caso di adeguamento delle tariffe
In caso di adeguamento dei prezzi di fornitura i clienti finali devono essere informati in via diretta "con un preavviso di almeno due settimane o almeno di un mese, qualora si tratta di clienti civili, rispetto alla data di applicazione del medesimo adeguamento". Dal ricevimento della comunicazione il cliente finale ha un minino di 10 giorni di tempo per recedere dal contratto, mediante lettera raccomandata o posta elettronica anche ordinaria.
Bollette, la scelta del metodo di pagamento
Il decreto vieta, inoltre, l'applicazione di "indebite discriminazioni" ai clienti finali per la scelta di un determinato metodo di pagamento piuttosto che di un altro.
Inoltre i clienti devono essere informati in modo adeguato dai fornitori anche sulle misure alternative alla disconnessione del servizio, "con sufficiente anticipo rispetto alla data prevista per l’interruzione della fornitura, comunque non inferiore a un mese". Le misure alternative possono consistere in fonti di sostegno, in sistemi di prepagamento, in audit energetici, in servizi di consulenza energetica, in piani di pagamento alternativi, in consulenze per la gestione dell’indebitamento e in moratorie e non comportano, in ogni caso, costi supplementari per i clienti interessati. Sarà l’Autorità con uno o più atti da adottare entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto, a stabilire le misure per rendere effettivo l’ampliamento dei diritti a beneficio dei consumatori.
Bollette, cosa succede in caso di cambio di fornitore
Riguardo alla procedura per il cambio di fornitore il provvedimento stabilisce che il passaggio deve avvenire "nel più breve tempo possibile, e, comunque, entro un termine massimo di tre settimane dalla data di ricevimento della bolletta" senza discriminazione di costi, oneri e tempi. Entro un anno dall'entrata in vigore del decreto l'Arera dovrà avviare una consultazione degli operatori attivi sul mercato dell'energia e elettrica e delle associazioni dei consumatori per adottare misure che garantiscano "al più tardi a far data dal 1 gennaio 2026, il diritto dei clienti a cambiare fornitore entro 24 ore dalla richiesta".
Bollette, cosa prevede il recesso
In caso di recesso non deve essere previsto alcun onere per i clienti civili e le imprese con meno di 50 dipendenti e un fatturato o un bilancio non superiore a 10 milioni di euro. Il fornitore può imporre il pagamento di una somma di denaro in caso di recesso anticipato da un contratto di fornitura a tempo determinato o a prezzo fisso solo "a condizione che tale onere sia stato indicato, in maniera espressa, chiara e agevolmente comprensibile, tanto nel documento informativo comunicato prima della stipula del contratto quando nel contratto stesso e sia stato specificamente approvato e sottoscritto dal cliente". Prima della conclusione del contratto il cliente finale deve ricevere un documento informativo con una sintesi di tutti i suoi diritti contrattuali e deve ottenere dal fornitore una comunicazione chiara, comprensibile e tempestiva "dell'intenzione di modificare le condizioni contrattuali e della loro facoltà di recedere dal contratto".