Affido condiviso: “Padre disoccupato deve cambiare città con ex moglie”

Con le ultime pronunce la Corte di Cassazione fa alcune precisazioni volte a definire meglio i termini dell'affido

Bigenitorialità sì, ma ad alcune condizioni. Introdotto nel nostro ordinamento giuridico nel 2006 l’istituto dell’affidamento condiviso è stato, in parte, rivisto dalle ultime sentenze della Corte di Cassazione. Se l‘articolo 337-ter del codice civile impone al giudice di valutare “prioritariamente possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori”, in modo da realizzare al meglio il diritto della prole a “mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi”, con le ultime pronunce la Corte fa alcune precisazioni volte a definire meglio i termini dell’affido.

IL PADRE DISOCCUPATO DEVE SEGUIRE LA EX E CAMBIARE CITTÀ – Spetta al padre spostarsi se vuole stare con la figlia. Questo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione che, con l’ordinanza n. 4258/2020, ha respinto il ricorso con il quale un padre si appellava al suo diritto fondamentale alla libertà di residenza e di movimento, tutelato dalla Convenzione europea dei diritti dell’Uomo. Pur non avendo un’occupazione e avendo a disposizione un appartamento fornito dalla ex moglie per stare con la figlia, l’uomo si era opposto alla decisione della Corte d’Appello che – tenendo conto delle esigenze primarie della bambina – aveva stabilito che dovesse essere il genitore a spostarsi, disponendo la residenza prevalente della minore presso la madre. La Cassazione ha sottolineato che, se il padre dovesse rifiutarsi di rispettare le modalità di affido della figlia, si provvederà a disporre la stabile convivenza della bambina con la madre. In presenza di due diversi e distanti luoghi di residenza dei genitori (nel caso specifico distanti circa 3 ore di macchina), la Corte ha, dunque, scelto di evitare alla bambina una vita da pendolare, nel rispetto anche degli impegni scolastici di quest’ultima, preferendo una soluzione che imponga al padre – in assenza di impegni lavorativi e avendo a disposizione un appartamento preso appositamente in locazione per lui dall’ex moglie – di spostarsi.

AFFIDO CONDIVISO NON SIGNIFICA DIVIDERE I FIGLI AL 50% – 
Con la sentenza n.3652/2020 la I sezione civile della Corte di Cassazione chiarisce, invece, che affido condiviso non significa convivenza paritaria in termini di tempo dei figli con entrambi i genitori. “La regolamentazione dei rapporti fra genitori non conviventi e figli minori – spiega la Suprema Corte – non può avvenite sulla base di una simmetrica e paritaria ripartizione dei tempi di permanenza con entrambi i genitori ma deve essere il risultato di una valutazione ponderata del giudice del merito che, partendo dalla esigenza di garantire al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena, tenga anche conto del suo diritto a una significativa e piena relazione con entrambi i genitori e del diritto di questi ultimi a una piena realizzazione della loro relazione con i figli e all’esplicazione del loro ruolo educativo”. Nel caso specifico la Corte ha disposto l’affido condiviso della minore con residenza prevalente presso la madre e rigettato, altresì, la richiesta del padre di un contatto telefonico giornaliero.