Comunità energetiche rinnovabili, il MASE rende note le regole per accedere agli incentivi

Approvato il documento del GSE, che disciplina le modalità e le tempistiche per accedere ai benefici economici previsti dal decreto di incentivazione del CER

Pubblicato: 29 Febbraio 2024 17:15

Matteo Paolini

Giornalista green

Nel 2012 ottiene l’iscrizione all’Albo dei giornalisti pubblicisti. Dal 2015 lavora come giornalista freelance occupandosi di tematiche ambientali.

Le norme operative per accedere agli incentivi legati alle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) sono state ufficialmente approvate. Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha dato il via libera al documento del GSE, il quale regolamenta le procedure e i tempi per fruire dei benefici economici stabiliti dal decreto di incentivo del CER. Queste disposizioni sono consultabili non solo sul sito del Mase ma anche su quello del GSE.

Verso l’attivazione dei portali per le Comunità Energetiche

Il Ministro Gilberto Pichetto sottolinea l’importanza di un lavoro tecnico significativo, affermando: “Questo importante lavoro tecnico ci permette di procedere a ritmo serrato verso il nuovo step, l’apertura dei portali dedicati agli incentivi.” Il Ministro aggiunge che ogni impegno amministrativo è orientato a consolidare il ruolo delle Comunità Energetiche nel Paese, non solo attraverso regole chiare e misure di potenziale grande impatto, ma anche con una forte campagna di informazione per diffondere questa novità alla più ampia platea di potenziali beneficiari.

Il documento che contiene le regole per ottenere le tariffe incentivanti e i contributi in conto capitale previsti dal Pene per l’avvio delle Comunità Energetiche è composto da centosessanta pagine. Le regole seguono l’emanazione del decreto entrato in vigore lo scorso 24 gennaio.

Configurazioni ammesse per le Comunità Energetiche Rinnovabili

Le regole operative per accedere agli incentivi sulle Comunità Energetiche Rinnovabili definiscono sette tipologie di configurazione ammesse:

1. Autoconsumatore individuale a distanza:

2. Gruppo di autoconsumatori:

3. Comunità energetica rinnovabile (CER):

4. Cliente attivo a distanza:

5. Gruppo di clienti attivi:

6. Comunità energetica dei cittadini (CEC):

7. Autoconsumatore individuale a distanza con linea diretta:

Accesso alle tariffe incentivanti per le tipologie energetiche

Le regole operative delineano chiaramente le tipologie che possono accedere alla tariffa incentivante:

  1. Autoconsumatore a distanza
  2. Gruppo di autoconsumatori
  3. Comunità energetiche

Inoltre, i benefici della misura Pnrr possono essere richiesti dai gruppi di autoconsumatori o dalle Comunità Energetiche. È importante notare che la potenza massima consentita per singolo impianto o intervento di potenziamento all’interno di una Comunità Energetica è di 1 megawatt. Tra i requisiti, si evidenzia la necessità che la Comunità Energetica sia regolarmente costituita alla data di entrata in esercizio degli impianti che accedono al beneficio, escludendo così dagli incentivi gli impianti allacciati prima della sua costituzione.

Requisiti e regolamentazioni per l’accesso alle tariffe incentivanti: focus su D.Lgs. 199/2021

Per accedere alla tariffa incentivante, gli impianti o le unità di produzione devono rispettare i seguenti criteri, delineati dal D.Lgs. 199/2021:

Le regole operative stabiliscono inoltre criteri specifici per gli impianti alimentati a biogas o biomassa. Ad esempio, per gli impianti a biogas, l’energia termica prodotta deve essere recuperata e prioritariamente autoconsumata in sito o immessa in un sistema di teleriscaldamento efficiente. Per gli impianti a biomassa, i sottoprodotti o prodotti impiegati devono garantire un risparmio emissivo di gas a effetto serra di almeno il 70% rispetto al combustibile fossile. Nel caso di impianti fotovoltaici, le regole operative specificano che devono essere realizzati esclusivamente con componenti di nuova generazione.

Requisiti documentali per impianti preesistenti al Decreto

Gli impianti o le unità di produzione che sono stati avviati prima dell’entrata in vigore del decreto (cioè prima del 24 gennaio), per accedere alla tariffa incentivante, devono presentare la seguente documentazione:

Limitazioni e Valorizzazione per Impianti di Produzione Energetica Superiori a 1 MW

Per gli impianti o le unità di produzione che superano la soglia di 1 MW di potenza, le regole prevedono che:

Regole di cumulo per la tariffa incentivante

La tariffa incentivante può essere combinata con il contributo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza come previsto dal decreto. Tuttavia, in questo caso, la tariffa subirà una riduzione proporzionale all’importo del contributo ricevuto. Al contrario, la tariffa non è cumulabile con:

Inoltre, non è permesso il cumulo con altre forme di sostegno pubblico che rappresentano un regime di aiuto di Stato, se questi superano il 40% dei costi di investimento ammissibili.

Tariffe incentivanti per l’autoconsumo di energia elettrica

Il Gestore dei Servizi Energetici riconosce una tariffa incentivante per l’autoconsumo di energia elettrica prodotta da impianti di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER). Questa tariffa è composta da una componente fissa e una variabile:

Per compensare la minore produzione degli impianti fotovoltaici nelle regioni centro-settentrionali rispetto a quelli del Sud, sono previste maggiorazioni:

Criteri per l’installazione di impianti energetici in piccoli comuni

Per la realizzazione di impianti energetici, è necessario seguire specifici criteri:

Procedura di analisi e approvazione: passaggi chiave per gli aiuti

L’analisi delle pratiche prevede due fasi distintive, con procedimenti dettagliati:

  1. Esame tecnico-amministrativo al GSE: il GSE sarà responsabile dell’esame tecnico-amministrativo delle informazioni e della documentazione. Questa deve essere trasmessa esclusivamente tramite il portale informatico del GSE, analogamente all’accesso alla tariffa incentivante. Dal 8 aprile, il GSE avvierà le tre piattaforme informatiche per la presentazione delle domande di aiuto e per la verifica preventiva di ammissibilità dei progetti
  2. Istruttoria e approvazione: l’istruttoria deve essere completata entro 90 giorni dalla richiesta, considerando i tempi imputabili al beneficiario o ad altri soggetti interpellati dal GSE. Successivamente, il GSE trasferirà i risultati dell’istruttoria al ministero. Dopo aver svolto le attività di controllo di propria competenza, il ministero emetterà il decreto di concessione, il quale sarà successivamente trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione

Modalità di erogazione del contributo in conto capitale

Il contributo in conto capitale viene concesso fino al 40% della spesa ammissibile. La determinazione dell’importo segue questi criteri:

Opzioni di contributo per impianti Fotovoltaici

Dopo l’emissione dell’atto di concessione da parte del ministero, il beneficiario ha la possibilità di richiedere il contributo in conto capitale tramite il portale Gse, seguendo diverse modalità. Per gli impianti con una potenza fino a 200 kilowatt, le opzioni includono: a) Richiesta di un’anticipazione massima del 10% del contributo in conto capitale previsto nell’atto di concessione, con successivo saldo della parte residua; b) Richiesta del saldo completo, pari al 100% del contributo in conto capitale spettante.

Per gli impianti con una potenza tra 200 kW e 1000 kW, sono disponibili tre percorsi:

  1. Anticipazione fino al 10% del contributo massimo erogabile indicato nell’atto di concessione, seguita dal saldo della quota residua
  2. Erogazione di una quota intermedia pari al 40% del contributo massimo, con successivo saldo della parte rimanente
  3. Richiesta del saldo totale, corrispondente al 100% del contributo in conto capitale spettante

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