D’ora in avanti in Italia sarà possibile cumulare l’assegno di invalidità civile con un reddito derivante da un lavoro stabile e retribuito. È questa una delle principali novità introdotte dal Parlamento nel decreto fiscale collegato alla manovra su cui la Camera ha votato la fiducia, lo scorso martedì 14 dicembre, con 429 voti favorevoli e 46 contrari.
Il Governo tende così la mano ai molti disabili che, qualche mese fa, avevano accolto con disapprovazione la circolare interna dell’Inps che negava la compatibilità tra la pensione di invalidità e il reddito da lavoro. La decisione dell’istituto previdenziale era arrivata dopo diversi tavoli di confronto con gli esponenti della maggioranza e il ministro del Lavoro Andrea Orlando.
Ma un accordo non era stato trovato e così l’ente presieduto da Pasquale Tridico aveva stabilito di sospendere l’erogazione mensile del denaro di assistenza agli invalidi che svolgono attività lavorative anche di piccolo cabotaggio.
Assegno di invalidità, chi potrà percepirlo con la nuova norma
L’assegno periodico per gli invalidi civili viene erogato dall’Inps ai soggetti di età compresa tra i 18 e i 67 anni ai quali è stata riconosciuta una riduzione parziale della capacità lavorativa, con una percentuale di invalidità compresa tra il 74 e il 99 per cento. Questa prestazione viene corrisposta per 13 mensilità per un importo – per l’anno 2021 – pari a 287,09 euro mensili.
Ma attenzione, esiste comunque un limite di reddito personale annuo, slegato da quello per cui viene riconosciuto lo stato di disoccupazione di cui si discute ora, che fino alla fine di dicembre è fissato a quota 4.931,29 euro. Quella che cambia d’ora in avanti è la definizione dell’ulteriore requisito dell’inattività lavorativa. Fino allo scorso mese di ottobre si identificava con lo stato di disoccupazione riconosciuto a chi, pur lavorando, percepisce un reddito entro una certo limite.
Fino al 31 dicembre 2007 la legge richiedeva, quale requisito costitutivo specifico per il diritto all’assegno di invalidità civile, l’incollocazione al lavoro, o status di chi, seppure iscritto nelle speciali liste per il collocamento obbligatorio, non trova mansioni compatibili con la propria condizione fisica o psichica.
Assegno di invalidità, la soluzione attesa da diverso tempo
La Legge n. 247 del 2007 ha poi cambiato il requisito, sostituendolo con lo stato di inoccupazione, inteso come il mancato svolgimento dell’attività lavorativa, da dichiarare ogni anno all’Inps. L’Istituto, tuttavia, ha sempre identificato il mancato svolgimento dell’attività lavorativa con lo stato di disoccupazione riconosciuto a chi non supera gli 8.145 euro all’anno in caso di lavoro dipendente o i 4.800 euro in caso di lavoro autonomo.
Questa è stata la regola finché la Corte di Cassazione, con una serie di pronunce, ha consolidato un orientamento giurisprudenziale opposto. Infatti lo svolgimento dell’attività lavorativa, quale che sia la misura del reddito ricavato, precludeva il diritto all’assegno di invalidità.
Ecco, quindi, che il messaggio Inps aveva recepito proprio questa visione, ridisegnando il requisito dell’inattività e slegandolo completamente dalla disoccupazione e dai relativi limiti reddituali. Ma da adesso in poi la normativa sarà differente, per la gioia dei molti cittadini coinvolti.