Cosa succede se l’assicurazione fallisce? Ecco cosa fare subito

Può capitare di essere assicurati con una compagnia posta in liquidazione e chiedersi cosa ne sarà dei contratti in corso

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Pierpaolo Molinengo

Giornalista economico-finanziario

Giornalista specializzato in fisco, tasse ed economia. Muove i primi passi nel mondo immobiliare, nel occupandosi di norme e tributi, per poi appassionarsi di fisco, diritto, economia e finanza.

Si è parlato spesso dell’importanza (oltre che dall’obbligatorietà) della copertura Rc Auto e quindi di quanto sia fondamentale pagare regolarmente i premi. Ma se è la compagnia assicurativa dell’auto a fallire nonostante la nostra regolarità cosa succede? Che conseguenze ha il fallimento di una compagnia assicurativa per il contraente?

Cosa significa fallimento di un’assicurazione

L’eventualità che una compagnia di assicurazioni fallisca è rara. Nel caso in cui questo dovesse avvenire, la garanzia Rc Auto, limitatamente ai massimali minimi previsti dalla legge, continua a rimanere valida fino alla scadenza del periodo per il quale è stato pagato il premio. Se durante il periodo di copertura si verificano sinistri gli stessi, in caso di fallimento della compagnia vengono risarciti dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (il CONSAP). Per quel che concerne le garanzie “accessorie” o “ARD”, le stesse hanno validità fino alle ore 24 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto di “Liquidazione Coatta Amministrativa”.

I due tipi di fallimenti

La compagnia assicurativa operante in un qualsiasi settore, può fallire in due modi:

  • la liquidazione volontaria, ovvero quando l’azienda stessa decide di non esercitare più l’attività assicurativa
  • la liquidazione coatta amministrativa, se viene imposta dall’Isvap e dal Ministero dello Sviluppo Economico a seguito di gravi carenze economiche della società o gravi violazioni di legge e irregolarità amministrative.

Che sia una liquidazione volontaria o una coatta amministrativa, la società non può più esercitare l’attività assicurativa. Questo significa, in altre parole, che non è in grado di stipulare dei nuovi contratti, né rinnovare quelli esistenti.

Effetti  della Liquidazione Coatta Amministrativa sui contratti di assicurazione

Ai sensi dell’art. 169 Codice delle Assicurazioni Private, i contratti di assicurazione che sono ancora in essere alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento di liquidazione continuano a coprire i rischi fino al sessantesimo giorno successivo.

Mentre, per quel che concerne i contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni provocati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, in corso di esecuzione alla data di pubblicazione del provvedimento di liquidazione, continuano a coprire i rischi fino alla scadenza del contratto o del periodo di tempo per il quale è stato pagato il premio ma solo nei limiti delle somme minime per cui è obbligatoria l’assicurazione. Ciò significa che se la società è in liquidazione il nostro contratto Rca continuerà ad essere comunque valido sino alla naturale scadenza o comunque per il periodo di tempo per cui è stato pagato il relativo premio (questo vale per quel che concerne i pagamenti frazionati).

Cosa si deve fare in caso di sinistro se la compagnia è fallita

Vediamo la procedura secondo la quale avviene il risarcimento del danno in caso di fallimento della compagnia assicurativa sia nel caso si tratti di Rca sia nel caso si tratti di danni diversi della Rca.

Partiamo con il capire come ci si debba comportare in caso di risarcimento danni Rc Auto: se la compagnia di assicurazione con la quale si ha un contratto in essere è in stato di liquidazione Coatta amministrativa, vengono modificato le procedure di risarcimento; in particolare lo stato di liquidazione coatta comporta l’inapplicabilità della procedura di risarcimento diretto.

Quindi, se ci si trova nella situazione  di  danno subito dall’assicurato con ragione, in cui la responsabilità del sinistro è quindi attribuibile al veicolo assicurato con altra impresa, il danneggiato dovrà chiedere il risarcimento all’impresa assicuratrice del veicolo che è  civilmente responsabile secondo la procedura ordinaria prevista dall’art. 148 del d.lgs. 209/2005 (il cd. Codice delle Assicurazioni Private).

Nel caso in cui il veicolo responsabile del sinistro è assicurato con la Compagnia che si trova in liquidazione coatta amministrativa, il danneggiato, anche se trasportato, per inoltrare la propria richiesta di risarcimento si deve rivolgere all’impresa territorialmente designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, ai sensi dell’art. 283 co. 1° lett. c) del d.lgs. 209/2005 (il cd. del Codice delle Assicurazioni Private).

Risarcimento danni diversi dalla Rca

In caso di situazioni di risarcimenti che non riguardano la Rca, il danneggiato deve inserire nel passivo della procedura il credito vantato a titolo di risarcimento del danno per garanzie diverse dall’Rca, credito che dovrà essere ammesso allo stato passivo della procedura.

Per inserirsi nel passivo della società e per ottenere il credito che si vanta nei confronti della compagnia in liquidazione amministrativa coatta i creditori devono fare istanza di ammissione allo stato passivo della procedura del credito vantato, presentando i documenti richiesti dalla legge inviando una lettera A/R .