Come reso noto con il messaggio n. 1911 del 13 maggio 2021, l’Inps ha disposto per l’anno 2021 l’esonero parziale della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta da alcune categorie di lavoratori.
Indice
Contributi INPS 2021, esonero per partite Iva
Si tratta nello specifico dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti/partite Iva iscritti alle gestioni INPS e alle casse previdenziali professionali autonome, che:
- abbiano percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo lordo imponibile ai fini IRPEF non superiore a 50mila euro e
- abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019.
Ancora nulla si sa in merito ai criteri e alle modalità per la concessione dell’esonero, per cui si attendono uno o più decreti da parte del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, il cui iter di pubblicazione è in corso di definizione.
Contributi INPS 2021, esonero per aziende e lavoratori agricoli e vitivinicoli
Di certo c’è che l’articolo 70 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle filiere agricole appartenenti ai settori agrituristico e vitivinicolo e contenere gli effetti negativi dell’epidemia Covid, alle aziende appartenenti a queste filiere, incluse le aziende produttrici di vino e birra, riconosce l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a febbraio 2021. L’esonero è riferito anche alla contribuzione relativa al mese di febbraio 2021 per i lavoratori autonomi in agricoltura.
L’esonero inizialmente previsto per il mese di novembre 2020 è stato prima esteso al mese di dicembre 2020 e poi al mese di gennaio 2021. L’esonero riguarda anche i lavoratori autonomi in agricoltura con riferimento alla contribuzione relativa agli stessi mesi.
Contributi INPS 2021, esonero per pagamenti scaduti o in scadenza
Per consentire che l’iter di attuazione delle norme venga completato e a seguito del nulla osta da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, l’INPS ha stabilito la proroga dei termini di pagamento già scaduti o di imminente scadenza, fino a nuova comunicazione, senza tuttavia indicare una nuova data.
Ecco quali sono i nuovi contributi differiti:
- somme dovute a titolo di primo acconto della contribuzione calcolata sul reddito d’impresa ai fini Irpef per l’anno di imposta 2021 dai soggetti interessati dall’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali
- somme per il primo acconto dell’anno di imposta 2021 dovute dai soggetti iscritti alla Gestione separata e che producono reddito
- somme richieste con l’emissione 2021 per la prima rata per i contributi dovuti dai lavoratori autonomi in agricoltura con scadenza il 16 luglio 2021
- contributi previdenziali dovuti per il mese di febbraio 2021 per i soggetti interessati dall’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. In particolare, per le aziende che effettuano i versamenti mensilmente, sono differiti i termini di versamento con scadenza 16 marzo 2021, riferita alla contribuzione del mese di febbraio 2021
- contributi previdenziali dovuti per i mesi di novembre e dicembre 2020 e gennaio 2021 per i soggetti interessati dall’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. In particolare:
– per le aziende che versano la contribuzione agricola unificata sono differiti i termini di versamento delle somme richieste con l’emissione relativa al quarto trimestre 2020, con scadenza 16 giugno 2021
– per i lavoratori autonomi in agricoltura sono differiti i termini di versamento delle somme richieste per la quarta rata con l’emissione 2020 con scadenza 16 gennaio 2021, già differita al 16 febbraio 2021
– per le aziende che effettuano i versamenti mensilmente sono differiti i termini di versamento con scadenza 16 dicembre 2020, 16 gennaio 2021 e 16 febbraio 2021 riferiti, rispettivamente, alla contribuzione del mese di novembre 2020, dicembre 2020 e gennaio 2021.