Il superbonus al 110% sarà pienamente operativo dal 15 ottobre 2020, quando diventerà effettivo anche lo sconto in fattura, il principale strumento per dare uno slancio alla misura, che aspira al completo rinnovo del “vetusto” parco immobiliare italiano.
Dopo il via libera ai decreti attuativi, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare che chiarisce dettagli e tempistiche. Va ricordato che il superbonus al 100% consente alle famiglie di attuare interventi di riqualificazione energetica o sismica usufruendo di una detrazione fiscale al 110%.
Si tratta di una evoluzione dell’Ecobonus e del Sismabonus che accresce gli incentivi fiscali ed è accompagnata da strumenti – sconto in fattura e cessione del credito d’imposta -atti ad incentivarne l’utilizzo anche da parte delle famiglie meno abbienti e dei condomini.
E’ quanto previsto nel modello di comunicazione approvato col provvedimento di oggi del Direttore dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini. La comunicazione per fruire dello sconto sul corrispettivo o della cessione potrà quindi essere inviata all’Agenzia a partire dal 15 ottobre 2020 ed entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui si sostiene la spesa, utilizzando il modello approvato esclusivamente in via telematica. Ecco le principali novità dettate dalla circolare:
Superbonus anche per familiari, conviventi ed inquilini
L’agevolazione è garantita anche ai familiari del proprietario dell’immobile che abbiano sostenuto la spesa, agli inquilini ed ai conviventi del possessore o detentore dell’immobile. La misura è molto ampia e chiunque abiti un appartamento avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per l’intervento, purché la convivenza sia iniziata prima dell’inizio dei lavori o comunque prima del sostenimento delle spese.
La richiesta effettuata dal familiare convivente è valida anche se la domanda riguarda immobile diverso dall’abitazione principale, ad esempio una seconda casa, ma non vale per gli immobili concessi in locazione o comodato d’uso. L’incentivo spetta anche al promissario acquirente dell’immobile, a condizione che sia stato già stipulato un preliminare di vendita regolarmente registrato.
Ammessi anche imprenditori e autonomi
La circolare chiarisce che anche gli imprenditori o gli autonomi possono richiedere il rimborso delle spese sostenute per le unità immobiliari collocate all’interno di condomini, in quota parte per i lavori sulle parti comuni. Per le singole unità immobiliari invece l’incentivo sarà valido solo per i cespiti che non attengono all’attività d’impresa.
Rimborso esteso a materiali, preventivi e altro
Sarà possibile ricomprendere nella domanda anche le spese accessorie, relative ad esempio al costo dei materiali o alla progettazione, tipo perizie e sopralluoghi, spese preliminari di progettazione e ispezione e prospezione.