Lo scontrino elettronico è stato introdotto in via sperimentale – e su base di adesione volontaria – a partire dal 1 gennaio 2019. Dal 1 luglio 2019, invece, lo scontrino elettronico è diventato obbligatorio per tutte le attività commerciali con un fatturato annuo superiore ai 400 mila euro. L’obbligo di trasmissione telematica era stato infine esteso a tutti a partire dal 1 gennaio 2020.
Sono esonerati dall’emissione dello scontrino telematico (e possono continuare a fare lo scontrino cartaceo) tutte quelle attività che non sono elencate nell’articolo 22 del DPR n. 633/1972. Inoltre, la circolare chiarisce che non sussiste l’obbligo neanche per le attività individuate dall’articolo 2 del Decreto Ministeriale del 10 maggio 2019. Fanno parte di questo elenco:
- La cessione dei tabacchi e altri beni commercializzati esclusivamente dal monopolio di stato;
- Carburanti e lubrificanti;
- Prodotti agricoli commercializzati dai produttori agricoli;
- Cessione di quotidiani, periodici, supporti integrativi, libri;
- Somministrazione di alimenti e bevande rese in mense aziendali, interaziendali, scolastiche;
- Le operazioni relative alle scommesse e concorsi pronostici;
- Biglietti del trasporto pubblico;
- Artigiani di vario genere (ciabattini, calzolai, rammendatrici, cardatori di lana e molti altri);
- Prestazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo;
e molte altre ancora.
La Legge di Bilancio rinvia al 1° luglio 2021 la norma che consente agli esercizi commerciali al dettaglio di assolvere agli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri mediante carte di credito o di debito e altre forme di pagamento elettronico che lo permettono, garantendo l’inalterabilità e la sicurezza dei dati.
La Manovra modifica inoltre, con decorrenza dal prossimo 1° gennaio, il regime delle sanzioni in materia di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.
La memorizzazione dei dati e la consegna su richiesta del cliente della fattura e/o del documento commerciale (ossia il cosiddetto scontrino elettronico) deve avvenire al momento dell’operazione stessa: per omessa, tardiva o infedele memorizzazione e/o trasmissione, scatta una sanzione pari al 90% dell’imposta corrispondente all’importo non memorizzato o trasmesso, per ciascuna operazione, applicabile anche in caso di mancato o irregolare funzionamento degli strumenti utilizzati (applicata una sola volta).