Riscossione, tutte le nuove scadenze introdotte dal Decreto Fiscale

Prolungamento dei termini di pagamento per le cartelle esattoriali e riammissione dei contribuenti decaduti dalla Rottamazione–ter o dal Saldo e stralcio.

Un prolungamento dei termini di pagamento per le cartelle esattoriali notificate tra il 1 settembre e il 31 dicembre 2021, la riammissione dei contribuenti decaduti dalla Rottamazione–ter o dal Saldo e stralcio per non aver rispettato i nuovi termini di pagamento delle rate 2020 introdotti dal Decreto Sostegni bis, e l’estensione dei margini per la decadenza da piani di rateizzazione già in corso all’8 marzo 2020. Queste le principali novità introdotte in materia di Riscossione e Pace fiscale dal Decreto Fiscale (DL n. 146/2021), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 ottobre 2021.

Per fare chiarezza sulle agevolazioni previste dal decreto, ufficialmente in vigore dallo scorso 22 ottobre, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha pubblicato le risposte alle domande più frequenti (FAQ). Vediamo di seguito i nuovi termini.

Termini previsti per pagamento cartelle

Il Decreto Fiscale prevede 5 mesi in più per il pagamento, senza applicazione di interessi di mora, delle cartelle notificate dal 1 settembre al 31 dicembre 2021. Prima del nuovo termine di 150 giorni dalla notifica (rispetto ai 60 giorni ordinariamente previsti) l’Agente della riscossione non potrà` dare corso all’attività` di recupero del debito iscritto a ruolo. Per le cartelle di pagamento che verranno notificate dal 1 gennaio 2022 viene, invece, ripristinato il termine ordinario di 60 giorni dalla data di notifica.

Rate in scadenza “Rittamazione-ter” e “Saldo e stralcio”

Il Decreto ha previsto la riammissione ai provvedimenti di Definizione agevolata per tutti i contribuenti che non hanno pagato le rate del 2020 nei tempi stabiliti dal “Decreto Sostegni-bis”. Le rate non versate, riferite alle scadenze del 2020, potranno essere corrisposte, in unica soluzione, entro il 30 novembre 2021 insieme a quelle previste in scadenza nel 2021. Per il pagamento entro questo nuovo termine sono ammessi i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018. Entro il 30 novembre 2021 dunque, dovranno essere corrisposte integralmente: le rate della “Rottamazione-ter” e della “Definizione agevolata delle risorse UE” scadute il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre del 2020 e 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre del 2021; le rate del “Saldo e stralcio” scadute il 31 marzo, 31 luglio del 2020 e 31 marzo, 31 luglio del 2021.

Per pagare le rate della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio” entro i nuovi termini introdotti dal Decreto Fiscale si possono continuare a utilizzare i bollettini contenuti nella “Comunicazione delle somme dovute” gia` in possesso dei contribuenti. In caso di smarrimento della Comunicazione è possibile chiederne copia all’Agenzia delle Entrate attraverso il servizio online.

È possibile,  inoltre, verificare la presenza, nel proprio piano di pagamento della “Rottamazione-ter” e/o del “Saldo e stralcio”, di carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 rientranti tra quelli di importo residuo fino a 5mila euro per i quali la legge ha previsto l’annullamento (cfr. art. 4, commi da 4 a 9 del DL n. 41/2021), utilizzando il servizio “Verifica lo stralcio dei debiti nella tua Definizione agevolata”.

Nuovi termini per i piani di rateizzazione

Il Decreto Fiscale ha stabilito che, per i contribuenti con piani di dilazione in essere all’8 marzo 2020, quindi piani concessi prima del periodo emergenziale, il termine per il pagamento delle rate in scadenza nel periodo di sospensione e` differito dal 30 settembre al 31 ottobre 2021. Il Decreto ha esteso, inoltre, a 18 il numero massimo delle rate, anche non consecutive, che comportano la decadenza dei piani di rateizzazione in essere all’8 marzo 2020, in caso di mancato pagamento. Pertanto, i contribuenti che hanno interrotto i pagamenti delle rate durante l’intero periodo della sospensione, dovranno effettuare il versamento di un numero di rate tale da evitare la decadenza dal beneficio della dilazione, che avviene, appunto, con il mancato pagamento di 18 rate.

Per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della cosiddetta “zona rossa”, la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020. Per le rateizzazioni concesse dopo l’8 marzo 2020 e per quelle riferite a richieste presentate fino al 31 dicembre 2021, la decadenza si determina nel caso di mancato pagamento di 10 rate. Per le rateizzazione concesse dopo l’8 marzo 2020 con rate scadute durante il periodo di sospensione emergenziale (8 marzo 2020 – 31 agosto 2021) il termine per il pagamento è, invece, rimasto fissato al 30 settembre.