1. Introduzione
Con il ravvedimento operoso 2016 è data la possibilità ai contribuenti di rimediare ad eventuali errori, ritardi e omissioni accorse nel calcolo e nel pagamento delle tasse. Il principale vantaggio è la riduzione delle sanzioni previste per quelle date infrazioni. In definitiva possiamo definire il ravvedimento operoso uno strumento che consente ai contribuenti di ovviare a lunghi e spiacevoli contenziosi a fronte di un controllo diretto del fisco.
2. Quando è consentito l’istituto del ravvedimento operoso
Il ravvedimento operoso è sempre ammesso eccetto in alcuni casi che possono essere così sinteticamente enumerati:
– notifica di un avviso di accertamento
– avviso di liquidazione
– comunicazione di irregolarità, ovvero avviso bonario
3. Nuovi perdoni fiscali brevi
La legge di stabilità del 2015 ha integrato il Dlgs 472/1997 prevedendo nuove forme di perdono e rimodellando le preesistenti con decorrenza 1/1/2016, che possono essere così descritte:
- Ravvedimento SPRINT entro 14 giorni dalla scadenza
– sanzione dello 0,1% dell’imposta non versata; - Ravvedimento BREVE tra il 15° e il 30° giorno dalla scadenza
– sanzione pari a 1,5% dell’imposta non versata (1/10 del 15%); - Ravvedimento ENTRO 90 giorni
– sanzione pari 1,67% dell’imposta non versata (1/9 del 15%).
4. Nuovi perdoni fiscali lunghi
- Trimestrale uguale a Entro 90 gg, tuttavia si applica alle rate successive alla prima a fronte di autoconcordato o avviso bonario;
- Annuale, per ravvedimenti entro 365 giorni (sanzione 3,75% in più sul dovuto);
- Biennale, per ravvedimenti entro 365 giorni (sanzione 4,29% in più sul dovuto);
- Ultrabiennale, per periodi superiori ai due anni (sanzione 5% in più sul dovuto).
5. Transizione normativa
Le regole di transizione normativa sono:
- le precedente normativa è valida per gli inviti al contraddittorio per imposte dirette ed IVA, già in corso;
- la precedente normativa opera per tutte le imposte indirette notificate entro il 31.12.2015;
- le nuove disposizioni valgono per le vicende che decorrono dal 1°gennaio 2016.
6. Interessi di mora
Ricordiamo che il saggio degli interessi legali è stato ulteriormente ridotto allo 0,2%, a decorrere dal 1° gennaio 2016. Gli interessi legali vengono così calcolati: saggio di interessi (0,2%) per importo del tributo per giorni della violazione diviso 365.