Scatta il pignoramento dei conti correnti in tutta Europa: così l’Italia si adegua all’Ue

Il Decreto Legislativo n. 152/2020 permette di pignorare un conto corrente in qualsiasi paese dell'Unione europea in cui è stato aperto. Ecco come usarlo

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Pierpaolo Molinengo

Giornalista economico-finanziario

Giornalista specializzato in fisco, tasse ed economia. Muove i primi passi nel mondo immobiliare, nel occupandosi di norme e tributi, per poi appassionarsi di fisco, diritto, economia e finanza.

Una disposizione normativa molto importante coinvolge quanti attendono la restituzione di un debito. Se siete tra quei tantissimi italiani che vantano crediti verso qualcuno, è bene sapere che il Decreto Legislativo n. 152 del 26 ottobre 2020 – entrato in vigore il 1° dicembre 2020 – ha introdotto una regola che vi permette di andare a rintracciare, e pignorare, i conti correnti bancari dei vostri debitori su tutto il territorio europeo, e non più solo nel nostro Paese.

Questa norma consente di andare a scovare il patrimonio del debitore in tutta Europa. Il creditore potrà così letteralmente bloccare i conti bancari per riavere indietro ciò che gli spetta.

Grazie al Decreto Legislativo n. 152 l’ordinamento italiano si è adeguato al regolamento Ue n. 655/2014, che ha istituito una procedura per l’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari proprio per facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale.

Come funziona il pignoramento

Il pignoramento dei conti correnti bancari in tutta l’Unione europea viene concessa a cittadini e aziende, ma rappresenta un’alternativa ai procedimenti nazionali, non una loro sostituzione.

La procedura si applica ai crediti transfrontalieri in materia civile e commerciale, cioè quando il conto corrente è detenuto presso la banca di uno Stato diverso da quello in cui il creditore è domiciliato o in cui sussiste la giurisdizione del giudice di riferimento.

Ma come si fa a beneficiare di questa possibilità? Per farlo, il creditore deve richiedere al presidente del tribunale di riferimento l’autorizzazione a ricerche presso l’Anagrafe dei conti. Una volta rintracciato il conto corrente, questo può essere sequestrato.

Il creditore che non disponesse di tutte le informazioni necessarie sul conto bancario del debitore può, in determinate condizioni, richiedere all’autorità giudiziaria di ottenere le informazioni sul conto dalle autorità preposte nello Stato membro dell’esecuzione.

Ordinanza di sequestro conservativo: come funziona

La procedura parte da un’ordinanza di sequestro conservativo: per ottenerla, il creditore deve dimostrare che sussiste un rischio concreto. Il regolamento ha predisposto un modulo specifico per la presentazione della richiesta di ordinanza di sequestro conservativo, accompagnato da tutta la documentazione giustificativa.

Lo strumento ad hoc per il recupero di crediti è il congelamento del conto corrente, tramite provvedimento del tribunale di uno Stato membro dell’Unione europea. Ovviamente, per fare in modo che l’operazione dia i suoi effetti, il debitore non ne viene informato prima della sua emissione.

L’ordinanza di sequestro conservativo emessa in uno Stato membro è automaticamente esecutiva negli altri Stati membri. Il regolamento prevede che la banca abbia l’obbligo di dichiarare, per mezzo di un apposito modulo, se l’ordinanza abbia portato al sequestro conservativo di somme appartenenti al debitore.

Cosa è escluso dal pignoramento

È possibile usufruire del blocco dei conti in tutta l’Ue ma con delle eccezioni. Ecco i casi di esclusione più comuni:

  • crediti fiscali, doganali o amministrativi
  • diritti patrimoniali derivanti da rapporti fra coniugi, testamenti e successioni
  • crediti nei confronti di procedure fallimentari o simili
  • alcune categorie di conti bancari che godono di una speciale protezione
  • gli importi necessari al sostentamento del debitore e della sua famiglia non sono sequestrabili.

Le norme europee e italiane prevedono comunque forme di salvaguardia per il debitore, tra cui il ricorso contro il blocco dei conti e la cauzione a carico del creditore, per assicurare al debitore il risarcimento di eventuali danni provocati dall’ordinanza di sequestro.