Pace fiscale, come aderire. Le linee guida

Pronte le regole con modalità e termini per aderire alla definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento

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Redazione

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Dopo l’accordo in extremis all’interno della maggioranza, che elimina il condono tombale dal decreto fiscale lasciando possibile regolarizzare solo il dichiarato, resta la cosiddetta pace fiscale, per la quale sono pronte le regole con modalità e termini per aderire alla definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento, provvedimento che si riferisce ad atti non ancora definiti al 24 ottobre 2018, data di entrata in vigore del Dl n. 119/2018.

La nuova misura, ricorda l’Agenzia delle Entrate, si applica agli atti del procedimento di accertamento emessi dall’Amministrazione stessa o dall’Agenzia delle Dogane. “Sono integralmente e complessivamente dovuti tutti i tributi ed eventuali contributi indicati nell’atto oggetto di definizione agevolata, ad eccezione degli importi per sanzioni amministrative, interessi e spese accessorie” si legge sul sito.

Cosa

Nello specifico, “sono definibili gli avvisi di accertamento e gli avvisi di rettifica e di liquidazione notificati al contribuente fino al 24 ottobre 2018 non impugnati e ancora impugnabili alla stessa data e rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 15 del Dlgs. n. 218/1997. La definizione agevolata si applica inoltre agli atti di recupero dei crediti indebitamente utilizzati (indicati ai commi da 421 a 423 dell’articolo 1 della legge n. 311/2004), notificati al contribuente fino al 24 ottobre 2018, non definitivi e non impugnati. Sono ammessi alla definizione anche gli inviti al contraddittorio, notificati fino al 24 ottobre 2018, che contengono maggiori imposte e per i quali, alla stessa data, non sia stato ancora sottoscritto e perfezionato un avviso di accertamento con adesione o notificato un avviso di accertamento”. E rientrano nella disciplina agevolativa anche “accertamenti con adesione sottoscritti fino al 24 ottobre 2018 ma non ancora perfezionati, per i quali, alla stessa data non è ancora decorso il termine per il versamento e il perfezionamento dell’adesione”.

Quando

Le scadenze entro cui effettuare il versamento necessario per perfezionare la definizione agevolata sono diverse in base al tipo di atto: “Per gli avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione e gli atti di recupero, il termine per il versamento in unica soluzione o della prima rata scade il 23 novembre 2018 oppure, se più ampio, entro il termine utile per la proposizione del ricorso; per gli inviti al contraddittorio il termine per il versamento in unica soluzione o della prima rata scade il 23 novembre 2018”.

Rate

Se l’atto non richiede il pagamento di imposte e contributi, si legge, “il contribuente può manifestare la volontà di aderire tramite una comunicazione in carta libera da presentare direttamente o tramite raccomandata A/R o all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) all’ufficio competente, in cui dichiara di voler perfezionare il procedimento di accertamento, entro gli stessi termini previsti per il versamento”. In caso di pagamento a rate, “il versamento delle somme può essere effettuato con un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre”.

Modelli

Infine, “per ciascun atto definito va utilizzato un distinto modello F24 o F23. Entro 10 giorni dal versamento in unica soluzione o della prima rata, il contribuente consegna all’ufficio competente la ricevuta dell’avvenuto pagamento”.

In collaborazione con Adnkronos