Contratto di prestazione occasionale: come funziona

Il contratto di prestazione occasionale (o PrestO): limiti, compenso minimo, diritti e adempimenti

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Alessandra Moretti

Consulente del lavoro

Laureata, è Consulente del Lavoro dal 2013. Esperta di gestione e amministrazione del personale.

Il contratto di prestazione occasionale (o PrestO) permette ai soggetti utilizzatori, di acquisire prestazioni di lavoro saltuarie e di entità esigua, contenute entro particolari limiti e con modalità semplificate. Di seguito vedremo tutte le condizioni da rispettare per l’attivazione di questo tipo di contratto.

Limiti

Le prestazioni di lavoro svolte nell’ambito dei PrestO possono definirsi occasionali se, in un anno civile, si verifica che:

  • ciascun prestatore percepisca compensi totali non superiori a 5.000 euro, con riferimento a tutti gli utilizzatori presso cui ha lavorato;
  • ciascun utilizzatore eroghi compensi totali non superiori a 5.000 euro, con riferimento a tutti i prestatori che ha impiegato. Unica eccezione viene fatta per particolari tipologie di prestatori, per i quali i compensi vengono conteggiati per il 75% del loro importo, consentendo di fatto di raggiungere (e non superare) il limite di 6.666 euro sulla totalità dei prestatori. Si tratta di:
  1. titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
  2. giovani studenti con meno di 25 anni;
  3. disoccupati;
  4. percettori di prestazioni integrative del salario, REI o altre prestazioni di sostegno del reddito;
  • ciascun prestatore, per il lavoro reso presso lo stesso utilizzatore, non percepisca compensi superiori a 2.500 euro;
  • ciascun prestatore, per le attività di steward svolte presso società sportive, non percepisca compensi superiori a 5.000 euro.

Tutti gli importi sopra specificati sono riferiti ai compensi percepiti dal prestatore, al netto di contributi previdenziali (33%), premi assicurativi (3,5%) e costi di gestione Inps (1%), che restano a carico dell’utilizzatore.

Compenso minimo e diritti del prestatore

Il compenso minimo orario non può essere inferiore a 9,00 euro e quello giornaliero a 36 euro (pari  a 4 ore continuative di lavoro anche se la durata effettiva della prestazione risulta inferiore). Nel settore agricolo il compenso minimo deve essere pari alla retribuzione oraria stabilita per il lavoro subordinato dalla contrattazione collettiva di riferimento. Sono possibili accordi più favorevoli tra le parti.

Tutti i compensi derivanti dai PrestO sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sullo stato di disoccupazione e rientrano nel computo del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

Il prestatore occasionale ha diritto:

  1. all’assicurazione IVS, con iscrizione alla Gestione Separata,
  2. all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali,
  3. al rispetto del riposo giornaliero, delle pause e dei riposi settimanali,
  4. all’applicazione delle norme per la tutela della salute e sicurezza, quando la prestazione è svolta a favore di un committente imprenditore o professionista.

Soggetti utilizzatori e specifici divieti

Possono utilizzare prestazioni occasionali sottoforma dei PrestO i datori di lavoro privati (aziende e professionisti) con meno di 5 dipendenti a tempo indeterminato (8 per le aziende alberghiere e le strutture ricettive nel settore del turismo, che possono comunque impiegare solo pensionati, studenti, disoccupati e percettori di misure di sostegno al reddito), le società sportive e le pubbliche amministrazioni. Per queste ultime è previsto un limite di utilizzo di durata pari 280 ore nell’anno civile, esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali:

  • nell’ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, disabilità, detenzione, tossicodipendenza o fruizione di ammortizzatori sociali;
  • per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;
  • per attività di solidarietà, in collaborazione con enti pubblici o associazioni di volontariato;
  • per l’organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli.

Il ricorso alle prestazioni occasionali è invece vietato in caso di:

  • utilizzatori con alle dipendenze più di 5 lavoratori a tempo indeterminato (8 per le aziende alberghiere e le strutture ricettive del turismo);
  • imprese agricole, fatte salve le attività rese dai soggetti pensionati, studenti, disoccupati o percettori di misure di sostegno al reddito, se non iscritti nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, che vengano impiegati da committenti con meno di 5 dipendenti a tempo indeterminato;
  • imprese: dell’edilizia e settori affini, esercenti la escavazione o lavorazione di materiale lapideo, del settore miniere, cave e torbiere;
  • nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.

Inoltre non si possono acquisire prestazioni occasionali da soggetti con i quali l’utilizzatore abbia in corso oppure abbia intrattenuto rapporti subordinati o di collaborazione coordinata e continuativa che sono cessati da meno di 6 mesi.

Adempimenti

Per accedere ad un contratto di prestazione occasionale, è necessario che utilizzatori e prestatori si registrino entrambi sulla piattaforma Inps dedicata e svolgere gli adempimenti connessi, in autonomia o per il tramite di un soggetto intermediario (ad es. consulente del lavoro).

La piattaforma informatica Inps supporta le operazioni di erogazione e accreditamento dei compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori con sistema di pagamento elettronico. I pagamenti possono essere altresì effettuati col mod. F24.

Inoltre, l’utilizzatore è tenuto ad effettuare una comunicazione,  almeno 1 ora prima dell’inizio di ciascuna prestazione occasionale, tramite il servizio online dell’Inps, in cui si devono specificare:

Per attivare il contratto di prestazioni accessorie e le relative tutele, l’utilizzatore, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione, deve comunicare, tramite il servizio online dedicato o il contact center Inps:

  • i dati anagrafici del prestatore;
  • il compenso pattuito;
  • il luogo di lavoro;
  • il giorno e l’ora di inizio e fine prestazione;
  • l’oggetto della prestazione;

In caso di mancata prestazione, l’utilizzatore può revocare la comunicazione trasmessa entro i 3 giorni successivi rispetto alla data programmata per l’inizio dell’attività lavorativa, sempre tramite la piattaforma informatica o i servizi del contact center.

Senza la revoca , l’Inps procede al pagamento delle prestazioni e all’accreditamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi.

Le informazioni hanno carattere generale e sono in riferimento al settore privato. Si consiglia sempre di verificare in base alla situazione specifica, al settore di appartenenza e al CCNL applicato.