Il “bonus vacanze” rientra nell’ambito delle iniziative previste dal “Decreto Rilancio” (art. 176 del DL n. 34 del 19 maggio 2020) per favorire il settore del turismo, tra i più colpiti dalla pandemia da Covid-19. Si tratta di un contributo fino 500 euro da utilizzare per soggiorni in alberghi, campeggi, villaggi turistici, agriturismi e bed & breakfast in Italia, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2020. Il beneficio è stato successivamente prorogato fino al 31 dicembre 2021, a condizione, però, che sia stata effettuata la richiesta del bonus sull’applicazione IO entro la fine dell’anno 2020.
Possono ottenere il “bonus vacanze” i nuclei familiari con ISEE fino a 40.000 euro. Per il calcolo dell’ISEE è necessaria la Dichiarazione sostitutiva unica (DSU), che contiene i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali di un nucleo familiare e ha validità dal momento della presentazione e fino al 31 dicembre successivo. L’importo del bonus sarà modulato secondo la numerosità del nucleo familiare:
- 500 euro per nucleo composto da tre o più persone
- 300 euro da due persone
- 150 euro da una persona.
Il beneficio spetta:
- per l’80%, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto per il servizio turistico;
- per il 20% potrà essere scaricato come detrazione di imposta, in sede di dichiarazione dei redditi 2021, da parte del componente del nucleo familiare a cui viene fatturato il soggiorno (con fattura elettronica o documento commerciale).
Per quanto concerne l’inserimento della detrazione all’interno del modello 730 per il periodo d’imposta 2020, nel quadro E sezione VI, Rigo E83, denominato “altre detrazioni”, sono stati previsti i codici 3 e 4. In particolare, il codice 3 deve essere utilizzato dal contribuente che ha usufruito del bonus ed è intestatario della fattura o del documento commerciale o dello scontrino/ricevuta, al fine di indicare il 20% della spesa sostenuta. Tale importo non potrà eccedere l’importo massimo di euro 100,00, nei limiti del credito d’imposta riconosciuto al proprio nucleo familiare.
È bene tener presente che:
- è necessario che la spesa per la vacanza sia stata sostenuta entro il 31 dicembre 2020;
- l’importo massimo della detrazione spettante è indicato nell’applicazione IO, resa disponibile da “PagoPA S.p.A.” ed utilizzata per effettuare la richiesta del credito;
- le informazioni relative all’importo della detrazione effettivamente spettante e dello sconto fruito, invece, sono disponibili all’interno del “Cassetto fiscale” dell’utilizzatore che può anche essere diverso dal soggetto che ha effettuato la richiesta;
- in caso di incapienza (detrazione complessivamente spettanti superiori all’imposta lorda determinata), la detrazione non fruita non potrà essere riportata nelle successive dichiarazioni dei redditi e nemmeno chiesta a rimborso.
Nell’ipotesi che il contribuente abbia soggiornato con la sua famiglia di 4 persone, durante il mese di agosto 2020, presso una struttura alberghiera fruendo del bonus vacanza per intero, i primi 400,00 euro risultano scalati al momento del pagamento del corrispettivo e la restante parte pari a euro 100,00 verrà fruita in sede di modello 730/2021, compilando il corrispondente rigo nella maniera che segue:
Nel caso in cui il contribuente si accorga di aver fruito indebitamente, totalmente o parzialmente, del bonus vacanze sotto forma di sconto per il pagamento del soggiorno, è possibile la restituzione, senza sanzioni e interessi, utilizzando codice 4 al rigo E83 – Altre detrazioni. Nel prospetto di liquidazione dell’imposta, l’importo non spettante andrà a cumularsi al debito IRPEF dovuto oppure a ridurre il credito maturato per il periodo d’imposta 2020.
Nell’ipotesi di una spesa illegittima pari a euro 300,00, scalati dall’importo corrisposto all’albergatore per l’80%, pari a euro 240,00, si avrà la seguente situazione:
A cura di Nicolò Cipriani, Dottore commercialista e Revisore legale