La legge riconosce al contribuente particolari detrazioni fiscali per figli, moglie e altri familiari a condizione che non percepiscano un reddito annuo complessivo superiore a 2.840,51 euro.
In merito alla quantificazione del limite reddituale, è doveroso indicare che la Legge di Bilancio 2018 (Legge 27 dicembre 2017 n. 205) ha innalzato a 4.000 euro il limite reddituale per essere considerati a carico per i figli maggiorenni di età non superiore ai 24 anni. Tali modifiche saranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2019 e pertanto, ad oggi, non cambiano le regole e le istruzioni per la compilazione del modello 730/2018.
Inoltre, come indicato nelle istruzioni alla compilazione del modello 730/2018, “In base a quanto stabilito dall’art. 1, comma 20, della legge n. 76 del 2016, le parole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti si intendono riferiti anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso”.
A quali familiari si applica
I familiari a carico potranno essere le persone che convivono / non convivono con il contribuente; eccezione al requisito della convivenza è previsto per il figlio e per il coniuge fiscalmente a carico, i quali potranno non essere conviventi con il genitore / marito e potranno essere anche residenti all’estero.
In particolare, tali detrazioni possono essere riferite:
- al coniuge, non legalmente ed effettivamente separato;
- al figlio indipendentemente dall’età (anche se naturale, riconosciuto, adottivo, affidato o affiliato);
- ad altri familiari (soggetti di cui all’articolo 433 c.c.).
In particolare, per “altri familiari” si intendono i familiari (sotto riportati in elenco) a patto però che vivano insieme al dichiarante ovvero che fruiscano di assegni alimentari pagati dallo stesso contribuente e non derivanti da un provvedimento dell’autorità giudiziaria:
- coniuge separato legalmente;
- nipoti;
- genitori anche adottivi;
- generi e nuore;
- suoceri;
- fratelli e sorelle;
- nonni.
Limite reddituale
Come indicato in apertura, il limite reddituale complessivo per essere considerato fiscalmente a carico non dev’essere superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili (articolo 12, comma 2, Tuir).
Tale limite reddituale è fissato con riferimento all’intero periodo d’imposta, rimanendo del tutto indifferente il momento in cui tale reddito si sia prodotto nel corso del periodo stesso (circolare 15/E del 16 marzo 2007, paragrafo 1.4.8).
Nel computo del limite vanno considerate le seguenti somme:
- il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni;
- le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, Rappresentanze diplomatiche e consolari, Missioni, Santa Sede, Enti gestiti direttamente da essa ed Enti Centrali della Chiesa Cattolica;
- la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
- il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98);
- il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni (art. 1, commi da 54 a 89, legge 23 dicembre 2014, n. 190).
Sono esclusi dal computo del limite, invece, i redditi esenti, quelli assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva, i redditi assoggettati a tassazione separata (circolare n. 55/E datata 20 giugno 2002, paragrafo 1).
Importo spettante
Le detrazioni per i carichi di famiglia variano in base al reddito, per cui la misura della detrazione spettante è calcolata da chi presta l’assistenza fiscale ai sensi dell’art. 12 del Tuir anche in base alla quota spettante (al 100% o al 50%); dovrà essere inoltre rapportata ai mesi per i quali il familiare sia stato a carico.
Si precisa che sono detrazioni teoriche in quanto diminuiscono all’aumentare del reddito.
La detrazione figli a carico è di 950 euro, sostituita da:
- 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni;
- 1.350 euro per ciascun figlio con disabilità superiore a tre anni;
- 1.620 euro per ciascun figlio con disabilità di età inferiore a tre anni.
- Se i figli a carico sono più di 3, le detrazioni sono aumentate di 200 euro.
Le stesse sono aumentate di:
- 200 euro per ogni figlio (nel caso in cui i figli siano più di 3);
- 400 euro nel caso di figli con disabilità.
Tale detrazione non può essere ripartita liberamente tra i genitori ma dovrà essere ripartita al 50% tra i genitori coniugati o al 100% al genitore con il reddito più elevato.
Per i genitori legalmente ed effettivamente separati, la detrazione compete al 100% al genitore affidatario o, nel caso di affidamento congiunto, viene ripartita al 50% tra i genitori in mancanza di accordo.
La detrazione per il coniuge a carico è pari a:
- 800 euro se il reddito complessivo non supera 15.000 euro;
- 690 euro se il reddito complessivo è compreso tra 15.000 e 40.000 euro (detrazione fissa);
- 690 euro se il reddito complessivo è compreso tra 45.000 e 80.000 euro.
La detrazione per altri familiari a carico è di 750 euro.
Marco Beacco – Team Fisco 7
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