Sulla proroga per i versamenti annuali ai fini delle imposte dirette, IRAP ed IVA dovuti dai soggetti per i quali sono stati approvati gli ISA si è espressa oggi l’Agenzia delle Entrate, con un apposito comunicato stampa.
Il chiarimento contenuto nella risoluzione n.64/E dell’Agenzia delle Entrate pubblicata oggi, sabato 29 giugno, ha tenuto conto delle ultime novità introdotte dal Decreto Crescita (all’articolo 12-quinquies del Dl).
Quello che è stato precisato nel comunicato stampa, dunque, si rifà alla risoluzione dell’AE che, come si legge sul sito, ha esteso la proroga dei pagamenti dei contributi dovuti dai soggetti ISA anche ai forfettari ai soggetti ammessi ai regimi di vantaggio.
Tra i forfettari, è bene precisarlo, rientrano tutti coloro ai quali si applicano i diversi regimi fiscali di vantaggio, compresi quelli previsti per l’imprenditoria giovanile, quelli dei quali usufruiscono i lavoratori in mobilità e, in generale, tutti coloro i quali determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfettari.
Ricapitolando, dunque, i soggetti interessati dalla proroga dei termini dei versamenti al 30 settembre 2019 sono tutti coloro i quali svolgono attività economiche per le quali sono stati approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità (gli ISA appunto). Contestualmente, però, gli stessi devono:
- esercitare tali attività ammessi agli Isa in forma di impresa o di lavoro autonomo;
- dichiarare ricavi o compensi che non siano di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto ministeriale di approvazione per ciascun settore.
Questo vale per tutti i contribuenti, anche per i forfettari. Per questo motivo, oggi, la nota dell’Agenzia delle Entrate ha voluto fare chiarezza su questo punto.
Prima di tutto, come abbiamo visto, l’AE ha ribadito quelli che sono i requisiti necessari per poter godere della proroga dei versamenti. Poi, sempre nel suo comunicato, ha sottolineato che, qualora le stesse condizioni possano essere fatte valere dai forfettari, lo slittamento dei termini si estenderà anche a loro e a chi è soggetto a qualsiasi altro regime di vantaggio.
Una buona notizia per i contribuenti in ritardo sulla tabella di marcia e per i loro commercialisti e consulenti del lavoro, che ogni anno lottano contro il tempo per rispettare termini e scadenze imposti dall’Amministrazione Finanziaria.
Questi, come più volte ribadito sopra, avranno tempo fino al 30 settembre 2019 per versare i contributi derivanti da dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva che scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2019.