Prosegue l’azione del Governo per rafforzare il contrasto all’evasione fiscale. Importanti novità sono arrivate anche con la pubblicazione del Decreto PNRR 2 (che introduce ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza) in Gazzetta Ufficiale: confermato per i forfettari l’obbligo a partire dal primo luglio di fatturazione elettronica. Esclusi dall’obbligo fino al 31 dicembre 2023 i contribuenti con ricavi/compensi non superiori a 25mila euro.
e-Fattura per i fortettari: la data
Di fatto, il decreto attuativo stabilisce che l’obbligo di fatturazione elettronica scatterà anche per i contribuenti che rientrano nel regime di vantaggio, per i contribuenti in regime forfettario (articolo 1, commi da 54 a 89, legge 190/2014) e per i soggetti passivi (associazioni sportive dilettantistiche ed enti del terzo settore) che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione del regime speciale ai fini IVA delle imposte sui redditi e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo fino a 65mila euro.
Come detto, però, non rientreranno nell’obbligo fino alla data del 31 dicembre 2023 – potranno dunque continuare ad emettere fatture cartacee – le piccole Partite IVA che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 25mila euro. Per loro, dunque, l’obbligo di fatturazione elettronica tramite il Sistema di Interscambio è fissato a partire dal 1° gennaio 2024.
Sanzioni, “periodo cuscinetto”
Inoltre, come spiega la relazione illustrativa al decreto, in considerazione delle difficoltà operative e tecniche che i soggetti interessati potrebbero incontrare a fronte dei nuovi adempimenti posti a loro carico, nel primo trimestre di vigenza dell’obbligo (ovvero terzo trimestre del periodo d’imposta 2022) non si applicano sanzioni ai soggetti ai quali il predetto obbligo di fatturazione elettronica è esteso a decorrere dal 1° luglio 2022, se la fattura elettronica è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Previsto dunque un “periodo cuscinetto” durante il quale, non scatterà la sanzione amministrativa contro la violazione degli obblighi di documentazione e registrazione di operazioni non imponibili, esenti, non soggette a Iva o soggette all’inversione contabile. In questi casi, la multa è di importo compreso tra il 5% e il 10% dei corrispettivi non documentati o non registrati, con un minimo di 500 euro e di importo tra 250 e 2mila euro se l’irregolarità non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito.
Confcommercio chiede proroga
Prorogare l’entrata in vigore dell’obbligo di fattura elettronica per le imprese e i lavoratori autonomi in regime forfettario spostando la deadline del 1° luglio al 31 dicembre 2022. E riconsiderare la questione delle sanzioni puntando piuttosto su un approccio che rafforzi le misure di incentivazione per esercenti, professionisti e consumatori. E’ questa la duplice richiesta di Confcommercio durante l’audizione alle Commissioni Affari Costituzionali e Istruzione del Senato sul decreto legge 36 del 2022.
“Sul fronte della digitalizzazione dei pagamenti, anche in considerazione della ormai stabile dinamicità del settore in questi anni, ribadiamo l’esigenza di promuovere un cambio di paradigma”, spiega l’associazione in una nota dopo l’audizione.
Con riferimento all’introduzione, dal 1° luglio 2022, dell’obbligo di fatturazione elettronica anche per le imprese e i lavoratori autonomi in regime fiscale di vantaggio o in regime forfettario, con ricavi o compensi, conseguiti nell’anno precedente, superiori a euro 25.000, si ritiene opportuno concedere una proroga, fino al 31 dicembre 2022, al fine di garantire, agli stessi soggetti coinvolti un periodo di tempo sufficiente per adeguarsi alla nuova modalità di fatturazione”.
Confcommercio auspica uno slittamento, sempre a fine anno, dell’obbligo di comunicazione, tramite il sistema d’interscambio, delle fatture elettroniche le relative ad operazioni transfrontaliere.