Distributori automatici: precisazioni dell’Agenzia delle Entrate

Gli adempimenti fiscali per i rivenditori di distributori automatici concessi alle palestre

Foto di Pierpaolo Molinengo

Pierpaolo Molinengo

Giornalista economico-finanziario

Giornalista specializzato in fisco, tasse ed economia. Muove i primi passi nel mondo immobiliare, nel occupandosi di norme e tributi, per poi appassionarsi di fisco, diritto, economia e finanza.

I rivenditori di distributori automatici situati nelle palestre devono rispettare alcuni adempimenti fiscali riguardo alle vendite dei prodotti. Dall’Amministrazione fiscale arrivano in merito alcune precisazioni.

Ma vediamo nello specifico quali regole devono rispettare.

Distributori automatici: le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate con risposta n. 413 dell’11 ottobre 2019 all’istanza di interpello di un rivenditore ha chiarito le modalità di certificazione dei corrispettivi delle vendite di prodotti e servizi forniti dai distributori automatici concessi in comodato d’uso a palestre e centri fitness, che funzionano a ricarica o con piano di abbonamento, senza incasso diretto di denaro da parte del distributore.

In questi casi, i prodotti vengono acquistati pagando la ricarica o l’abbonamento alla reception della palestra, che incassa le somme per conto del rivenditore e comunica al cliente che la ricevuta di pagamento gli verrà recapitata per posta elettronica dal rivenditore stesso, tramite proprio software.

A fine giornata, il rivenditore controlla le transazioni avvenute per tutti i distributori concessi in comodato d’uso ed annota il totale nel registro dei corrispettivi. Poi a fine mese, in base alla rendicontazione delle palestre a cui ha concesso i distributori, il rivenditore comunica l’importo che dovranno bonificargli, in base agli incassi effettuati per suo conto, così come l’importo che le stesse palestre dovranno fatturare nei suoi confronti e che corrisponde alla provvigione sulle vendite.

Viste le differenze nella transazione rispetto ai distributori automatici che incassano direttamente il denaro, un rivenditore autorizzato ha chiesto all’Agenzia delle Entrate quali fossero gli adempimenti richiesti per certificare i corrispettivi delle vendite.

Le regole per i distributori che incassano denaro

Nel caso dei distributori che incassano denaro o funzionano con la chiavetta, infatti, la transazione avviene direttamente alla macchinetta, senza passare per la reception della palestra, e il corrispettivo viene memorizzato elettronicamente. Successivamente, i rivenditori devono trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi giornalieri.

Questo tipo di adempimenti viene richiesto per le cosiddette “vending machine“, ovvero i distributori automatici che hanno un sistema di erogazione di beni e servizi (ad esempio cibi e bevande), uno o più sistemi di pagamento e un sistema elettronico (c.d. “sistema master”), costituito da una o più schede con processore, capace di memorizzare ed elaborare i dati della transazione per l’erogazione del prodotto acquistato.

Queste caratteristiche non sono presenti nel caso del distributore automatico di prodotti che vengono acquistati alla reception della palestra. Dunque non si tratta di vending machine. Anche perché in mancanza di un sistema elettronico che registri le vendite e i corrispettivi ottenuti, non è possibile la loro trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate.

Come certificare le vendite

Per certificare i corrispettivi delle vendite di prodotti dai distributori automatici tramite le reception delle palestre saranno sufficienti le ricevute emesse per i clienti che hanno acquistato questi prodotti. Quindi non ricorrono gli obblighi di censimento, memorizzazione e trasmissione delle informazioni a cui sono soggette le vending machine.

Nel caso in questione, dunque, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il rivenditore di distributori automatici certifica correttamente le somme incassate dalle vendite con l’emissione della ricevuta fiscale e l’annotazione nel registro dei corrispettivi. Questo, tuttavia, sarò possibile solo fino al 31 dicembre 2019, perché dal 1° gennaio 2020 la certificazione dei corrispettivi dovrà avvenire attraverso la trasmissione telematica che è sostitutiva degli obblighi di certificazione fiscale.