Chi acquista una abitazione sa benissimo che, in caso di “prima casa”, può contare su alcune agevolazioni di natura fiscale. Ad esempio, il bonus prima casa consente di pagare un’imposta dei registro del 2% del valore dell’immobile anziché del 9%, con imposta ipotecaria e catastale di 50 euro.
Inoltre, nel caso in cui si richieda un mutuo, è possibile portare in detrazione nella dichiarazione dei redditi gli interessi passivi pagati nel corso dell’anno, che concorrerano così ad abbattere il totale delle tasse da pagare all’Erario. Come altre detrazioni IRPEF, anche quella relativa agli interessi passivi del mutuo è del 19% ma, come sottolinea l’Agenzia delle Entrate, è valida solo per abitazioni acquistate in Italia. Se la prima casa è situata all’estero, indipendentemente dall’indirizzo di residenza del contribuente, sarà impossibile usufruire dell’agevolazione fiscale.
Il chiarimento arriva con la risposta 524 del 2019 a un quesito di una donna italiana domiciliata in Slovenia e regolarmente iscritta all’AIRE. La contribuente, nel 2015, ha acquistato un’abitazione (con mutuo ipotecario) nel Paese balcanico, anche se fino alla fine del 2016 è risultata residente e domiciliata in Italia. Nel 2017, pur continuando a lavorare in Italia, la residenza è stata spostata in Slovenia, in quella che è di fatto diventata la sua “prima casa”.
Per questo motivo, la donna ritiene di poter portare in detrazione gli interessi passivi sul mutuo sia per il biennio 2015/2016, quando la sua residenza era ancora in Italia, sia per il biennio 2017/2018, quando la donna era residente in Slovenia, ma il suo sostituto d’imposta nel nostro Paese. Non è però di questa opinione l’Agenzia delle Entrate che, nella risposta al suo quesito, fornisce tutte le spiegazioni perché la richiesta della contribuente non possano essere accolte.
Come previsto dall’articolo 15, comma 1, lettera b del Testo Unico Imposte sui Redditi (il Tuir), la detrazione per gli interessi passivi sul mutuo “è a favore dei contribuenti fiscalmente residenti in Italia per l’acquisto della prima casa situata nel territorio dello Stato”. Fondamentale, per l’amministrazione finanziaria, che l’immobile ricada all’interno dei confini del nostro Paese, indipendentemente dalla nazionalità o dalla residenza del proprietario. Per questo motivo, l’Agenzia delle Entrate ritiene che la richiesta della contribuente sia inammissibile, sia per il biennio 2015/2016, sia per il biennio successivo.