Se guardi la Tv dal pc devi pagare il canone Rai?

Canone Rai 2023: si deve pagare se si guarda la Tv solo da pc o tablet? Quali sono le condizioni per l’esenzione e come funziona la dichiarazione sostitutiva

Foto di Federica Petrucci

Federica Petrucci

Editor esperta di economia e attualità

Laureata in Scienze Politiche presso l'Università di Palermo e Consulente del Lavoro abilitato.

Confermato l’addebito in bolletta del canone Rai 2023: ma si deve pagare se si guarda la Tv solo da pc o tablet? Quali sono i casi di esenzione confermati quest’anno e quali le condizioni per l’invio della dichiarazione sostitutiva?

Canone Rai 2023: i casi di esonero

Chiunque detenga uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione dei programmi televisivi deve pagare il canone Rai. Trattandosi di un’imposta sulla detenzione dell’apparecchio Tv, il canone deve essere pagato indipendentemente dall’uso del televisore o dalla scelta delle emittenti televisive. A stabilirlo è la legge R.D.L.21/02/1938 n.246, che disciplina anche i casi di esonero.

Il solo possesso della Tv, quindi, implica il pagamento che, anche quest’anno, verrà addebitato in bolletta (qui le indicazioni del Mef).

Se si rientra in uno dei casi di esenzione, quindi, bisogna presentare apposita dichiarazione sostitutiva (non avviene cioè lo storno in automatico).

Pertanto, i contribuenti titolari di un’utenza di fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale che vogliono disdire l’abbonamento, in quanto non detengono più apparecchi televisivi in alcuna dimora, devono presentare la “dichiarazione sostituiva di non detenzione”, compilando la stessa in tutte le sue parti.

Per avere effetto, quest’anno per tutto l’anno, deve essere presentata entro il 31 gennaio 2023. Tuttavia, va detto che le dichiarazioni presentate dal 1° febbraio ed entro il 30 giugno avranno effetto per il canone dovuto per il semestre luglio-dicembre.

Va aggiunto, inoltre, che se le condizioni di esenzione del canone Rai continuano a persistere, la dichiarazione sostitutiva (Quadro A) va presentata ogni anno.

Si deve pagare il canone Rai se si guarda la Tv solo al computer?

Con una nota, il 22 febbraio 2012, il Ministero dello Sviluppo Economico ha precisato cosa debba intendersi per “apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni”, così – di fatto – ha chiarito quando insorgere l’obbligo di pagare.

In sintesi, debbono ritenersi assoggettabili a canone Rai tutte le apparecchiature munite di sintonizzatore per la ricezione del segnale (terrestre o satellitare) di radiodiffusione dall’antenna radiotelevisiva. Ne consegue, ad esempio, che di per sé i computer, anche collegati in rete (digital signage o simili), se consentono l’ascolto e/o la visione dei programmi radiotelevisivi via Internet e non attraverso la ricezione del segnale terrestre o satellitare, non sono assoggettabili a canone.

Lo stesso vale per altri dispositivi (come i tablet) ma, per contro, un apparecchio originariamente munito di sintonizzatore rimane soggetto a canone anche se successivamente privato del sintonizzatore stesso (ad esempio perché lo si intende utilizzare solo per la visione di DVD).

L’esonero del canone Rai, in questi specifici casi, vale per chi possiede solo un computer privo di sintonizzatore TV, mentre gli apparecchi atti o adattabili a ricevere il segnale audio/video attraverso la piattaforma terrestre e/o satellitare sono assoggettabili a canone TV.

Altri casi di esenzione del canone Rai

Sono esonerati dal pagamento del canone Rai, a prescindere dal possedimento o meno di una Tv:

  • i cittadini ultrasettantacinquenni;
  • i diplomatici;
  • i militari stranieri.

I cittadini che hanno compiuto 75 anni, con un reddito annuo proprio e del coniuge non superiore complessivamente a 8.000 euro e senza conviventi titolari di un reddito proprio (fatta eccezione per collaboratori domestici, colf e badanti), possono presentare una dichiarazione sostitutiva (sezione I dell’apposito modello) con cui attestano il possesso dei requisiti per essere esonerati dal pagamento del canone TV.

L’agevolazione però non compete nel caso in cui l’apparecchio televisivo sia ubicato in luogo diverso da quello di residenza.

L’esonero, infine, è riconosciuto per l’intero anno se il compimento del 75° anno è avvenuto entro il 31 gennaio dell’anno stesso. Se il compimento del 75° anno è avvenuto dal 1° febbraio al 31 luglio dell’anno, l’agevolazione spetta per il secondo semestre.