È stata definita la percentuale del credito d’imposta del bonus sanificazione: l’importo sarà garantito in misura pari al 30%, quindi in misura piena, delle spese sostenute da professionisti e imprese per i costi di sanificazione di ambienti e strumenti e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi utili a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.
L’Agenzia delle Entrate ha stabilito la percentuale basandosi sul rapporto tra domande ricevute e risorse a disposizione, e a confermare la possibilità di ottenere il beneficio nella misura piena stabilita dall’articolo 32 del Decreto Sostegni bis, è stato il provvedimento numero 309145 del 10 novembre 2021.
Bonus sanificazione, credito d’imposta senza riduzione
Il bonus sanificazione spetta a esercenti attività d’impresa, arti e professioni, dagli enti non commerciali, ma anche dalle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale, per i costi di sanificazione di ambienti e strumenti e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi utili a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.
Chi tra di loro ha presentato domanda, entro la scadenza del 4 novembre 2021, potrà ricevere un credito d’imposta, entro l’importo massimo di 60.000 euro, pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021.
Bonus sanificazione, come utilizzarlo
Le somme possono essere utilizzate nella dichiarazione dei redditi 2021oppure in compensazione, tramite modello F24.
Il modello dovrà essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici delle Entrate indicando il codice tributo:
- “6951” denominato “CREDITO D’IMPOSTA SANIFICAZIONE E ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE – articolo 32 del decreto- legge 25 maggio 2021, n. 73”.
Il codice tributo è esposto nella sezione “Erario” del modello F24, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”. Nel campo “anno di riferimento” deve essere sempre indicato il valore “2021”.
Bonus sanificazione, le spese ammesse alla detrazione
Sono ammissibili al credito d’imposta:
- le spese sostenute per la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
- la somministrazione di tamponi ai lavoratori; l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- l’acquisto di dispositivi di sicurezza quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, incluse le eventuali spese di installazione;
- l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.