Altro stop al redditometro: secondo la Cassazione è illegittimo

Dopo lo stop del Garante Privacy alle lettere d'accertamento, ecco un'altra sentenza che mette il Fisco alle corde

Altro stop per il nuovo redditometro: dopo che il Garante alla Privacy ha bloccato l’invio delle prime 35.000 lettere d’accertamento per i contribuenti sospettati di una discrepanza oltre il 20% rispetto ai dati contributivi del 2009, arriva una sentenza della Cassazione che, così come il Tribunale di Napoli qualche tempo fa, definisce lo strumento di accertamento “illegittimo” e “nullo per carenza di potere”, nella misura in cui non è possibile dimostrare che il tenore di vita non possa essere conseguenza di risparmi accumulati nel tempo.
 
LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE – Con la sentenza n. 21994 del 25 settembre 2013, la Cassazione ha stabilito infatti che lo strumento di accertamento sintetico del reddito, il redditometro, è illegittimo se il contribuente da prova che l’alto tenore di vita sia conseguenza dei risparmi accumulati nel tempo. “Non può negarsi” – si legge nella sentenza – “che il giudice di merito, a fronte della documentazione fornita dai contribuenti, analiticamente indicata nel ricorso in ossequio al principio di autosufficienza, dalla quale, in tesi, sarebbe derivata la prova che il maggior reddito accertato per l’anno 1992 sulla base di indici di capacità contributiva rilevati dall’Ufficio era giustificato dalla disponibilità di capitale accumulato in anni precedenti, si è limitato a negare la produzione di qualsiasi idonea prova contraria, senza supportare tale apodittica statuizione con sufficienti argomentazioni”.
 
IL PRECEDENTE – Oltre a quella della Cassazione, un’altra sentenza ha sancito l’illegittimità del redditometro: si tratta  della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Pozzuoli, secondo cui il decreto ministeriale attuativo del redditometro “non solo è illegittimo, ma radicalmente nullo, per carenza di potere, ai sensi dell’articolo 21-septies della legge 241/1990”. I motivi per cui il decreto attuativo del redditometro è considerato dal giudice di Napoli nullo riguardano l’utilizzo indiscriminato di qualsiasi spesa sostenuta dal contribuente, facendo sì che lo stesso sia privato “del diritto ad avere una vita privata senza dover subire intrusioni anche su aspetti delicatissimi della vita privata quali quelli relativi alla spesa farmaceutica, al mantenimento e all’educazione della prole e alla propria vita sessuale”. Inutilizzabili anche le spese medie del programma statistico nazionale, perché “l’attività dell’Istat non ha nulla a che vedere con la specificità della materia tributaria”.