Approvato il codice Ong: a quanto ammontano le nuove multe

Approvato il decreto sul nuovo codice Ong che contiene misure e relative sanzioni alle navi che non rispettano le regole date dal Governo

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Luca Bucceri

Giornalista economico-sportivo

Giornalista pubblicista esperto di sport e politica, scrive di cronaca, economia ed attualità. Collabora con diverse testate giornalistiche e redazioni editoriali.

Nel corso della serata di mercoledì 28 dicembre il governo presieduto dalla premier Giorgia Meloni ha approvato il decreto per il nuovo codice per le Ong, ovvero le nuove regole e le relative sanzioni da comminare alle organizzazioni non governative per cercare di arginare quanto più possibile l’immigrazione clandestina. La Presidente del Consiglio era già reduce da un importante discorso al Consiglio europeo.

Il via libera, arrivato appunto tramite un decreto, prevede misure ad hoc per il comandante e per l’armatore, ma anche norme semplificate per la richiesta di asilo e di permesso di soggiorno o per chi dimostrerà di aver i requisiti per ottenerli. Il tutto mentre sale la tensione tra Italia e Francia sul tema.

Decreto Ong, le nuove misure

Nello specifico le nuove misure stabiliscono che “il transito e la sosta in territorio nazionale sono comunque garantiti ai soli fini di assicurare il soccorso e l’assistenza a terra delle persone prese a bordo a tutela della loro incolumità”, mentre le operazioni di soccorso devono essere “immediatamente comunicate al centro di coordinamento competente per il soccorso marittimo, nella cui area di responsabilità si svolge l’evento e allo Stato di bandiera ed effettuate nel rispetto delle indicazioni delle predette autorità”.

Guardando alle misure, e navi che effettuano “in via non occasionale attività di ricerca e soccorso in mare devono”, prima di tutto, avere i requisiti di idoneità tecnico-nautica alla sicurezza della navigazione nelle acque territoriali e aver avviato tempestivamente iniziative volte ad acquisire le intenzioni di richiedere la protezione internazionale. Su questa base, dopo aver richiesto all’Autorità Sar competente, nell’immediatezza dell’evento, l’assegnazione del porto di sbarco, una volta individuato dovrà essere raggiunto senza ritardo per il completamento dell’intervento di soccorso.

Le Ong, a questo punto, devono fornire alle autorità per la ricerca e il soccorso in mare italiane le informazioni richieste ai fini dell’acquisizione di elementi relativi alla ricostruzione dettagliata delle fasi dell’operazione di soccorso effettuata. Le modalità di ricerca e soccorso in mare da parte della nave non devono aggravare situazioni di pericolo a bordo né impedire di raggiungere tempestivamente il porto di sbarco. Nel caso di operazioni di soccorso plurime, le operazioni successive alla prima devono essere effettuate in conformità agli obblighi di notifica e non devono compromettere l’obbligo di raggiungimento, senza ritardo, del porto di sbarco.

Decreto Ong, le sanzioni previste

Nel decreto, oltre alle misure da adottare per poter soccorrere o assistere persone in mare, sono previste anche una serie di sanzioni. Nello specifico:

  • Se le misure non vengono rispettate, “si applica al comandante della nave la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10mila a euro 50mila. La responsabilità solidale si estende all’armatore e al proprietario della nave”.
  • Alla contestazione “della violazione consegue l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo per due mesi della nave utilizzata per commettere la violazione. L’organo accertatore, che applica la sanzione del fermo amministrativo, nomina custode l’armatore o, in sua assenza, il comandante o altro soggetto obbligato in solido, che fa cessare la navigazione e provvede alla custodia della nave a proprie spese”.
  • Contro il fermo amministrativo della nave “è ammesso ricorso, entro sessanta giorni dalla notificazione del verbale di contestazione, al Prefetto che provvede nei successivi 20 giorni”.
  • Laddove ci sia reiterazione della violazione “commessa con l’utilizzo della medesima nave, si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca della nave e l’organo accertatore procede immediatamente a sequestro cautelare”.
  • Nel caso in cui il comandante o l’armatore “non fornisce le informazioni richieste dalla competente autorità nazionale per la ricerca e il soccorso in mare o non si uniforma alle indicazioni della medesima autorità si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2mila a euro 10mila. Alla violazione consegue l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo per 20 giorni della nave utilizzata per commettere la violazione. In caso di reiterazione della violazione, la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo è di due mesi”.