Con l’approvazione da parte del Parlamento della cosiddetta “legge Spazzacorrotti” (legge n. 3 del 2019) è disposta, a partire dal primo gennaio 2020, la sospensione del decorso della prescrizione dopo la sentenza di primo grado.
Tuttavia, in seguito alle polemiche e all’acceso dibattito pubblico che si è creato intorno a questo provvedimento, sono attualmente all’esame della Commissione Giustizia alcune proposte di legge volte ad abrogare la riforma della sospensione della prescrizione introdotta dalla legge Spazzacorrotti. Sul tema è prevista domani alle 20 una riunione del Consiglio dei ministri durante la quale verranno presentate misure in materia di giustizia con l’annunciata riforma del processo penale e la discussione sul tema della prescrizione che potrebbe sfociare in un disegno di legge ad hoc.
LA LEGGE N.3 DEL 2019 – Stabilisce (sostituendo il secondo comma dell’art. 159 c.p.) che, a partire dal primo gennaio 2020, il corso della prescrizione viene sospeso dalla data di pronuncia della sentenza di primo grado, sia di condanna che di assoluzione, o dal decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio.
PROPOSTA DI LEGGE COSTA – Presentata ad agosto 2019 dal responsabile Giustizia di Forza Italia Enrico Costa è volta ad abrogare la riforma della prescrizione introdotta dalla legge spazzacorrotti lasciando invariato il quadro normativo vigente pre-riforma. È composta da un unico articolo e mira ad abrogare tout court la riforma della prescrizione del Guardasigilli Bonafede. Il testo tornerà nuovamente in Aula il prossimo 24 febbraio.
PROPOSTA DI LEU – In occasione del nuovo esame in Commissione della proposta Costa, verrà vagliata anche la proposta “Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato nonché di ragionevole durata e di estinzione del processo”d’iniziativa di Federico Conte (Leu) che non si limita ad abrogare la riforma del 2019 ma detta una nuova disciplina della prescrizione del reato e un’innovativa disciplina della “prescrizione del processo penale”. Nel dettaglio stabilisce che “la prescrizione del reato cessa di decorrere nel momento in cui lo Stato si attiva con l’emissione del provvedimento che dà inizio al giudizio (decreto di citazione, decreto che dispone il giudizio, decreto di giudizio immediato, ordinanza con la quale si fissa la celebrazione del rito abbreviato e altro)”. Ciò non significa, tuttavia, che da quel momento il tempo diventa indifferente all’effettiva conclusione del processo.
La proposta – viene spiegato nel testo – prevede che “per ogni grado processuale ci sia un tempo massimo di durata, superato il quale deve essere dichiarata l’estinzione del processo: dopo questo momento l’azione penale deve fermarsi e non può più progredire”. Prevede, inoltre, che il giudice, con ordinanza impugnabile, può dichiarare la complessità dell’accertamento e del giudizio e aumentare i relativi termini fino alla metà.
Per consentire il rispetto dei termini fissati dalla riforma si prevede la revisione di alcuni istituti (le notificazioni e i riti speciali, ad esempio) fondamentali per semplificare il processo.
Termini per il processo di primo grado: Per i processi in primo grado i termini entro i quali il processo deve essere concluso, decorrenti dalla prima udienza, sono di un anno per i reati puniti con la pena dell’arresto o della reclusione fino a cinque anni, anche se congiunte a pena pecuniaria, e di due anni per i reati puniti con la pena della reclusione superiore a cinque anni.
Termini per i processi celebrati in appello davanti alla Corte di cassazione o in sede di rinvio: i termini entro i quali il processo deve essere concluso sono, rispettivamente, di due anni e di un anno e sei mesi, che decorrono dalla proposizione dell’atto di impugnazione o dal deposito della sentenza con la quale è stato disposto l’annullamento con rinvio.
LODO CONTE BIS – Formulata sempre dal deputato di Leu Federico Conte, segue al precedente “lodo Conte” ed è frutto dell’intesa tra M5s, Pd e Leu. Modificare la riforma Bonafede introducendo una differenza tra sentenza di condanna e sentenza di assoluzione. In sostanza, se l’imputato viene condannato in primo grado, scatta la sospensione della prescrizione, come prevedono le norme attuali. In caso di assoluzione, invece, non si applica lo stop della prescrizione, i cui termini iniziano a decorrere normalmente. Rispetto al primo “Lodo Conte” prevede che chi è stato condannato in primo grado e poi assolto in appello, potrà recuperare i termini di prescrizione rimasti nel frattempo bloccati. Resta invece l’interruzione della prescrizione se la condanna viene confermata anche in appello. Secondo i calcoli fatti dal Sole 24 Ore, sulla base dei dati 2018, se il Lodo Conte bis diventerà legge, le assoluzioni in appello per cui scatterà il recupero del periodo di prescrizione bloccato dopo la condanna in primo grado saranno circa 12-14mila ovvero pari al numero dei processi per i quali la Corte d’appello ha ribaltato con un’assoluzione il verdetto di condanna emesso dal tribunale.
Processi di primo grado: Con il lodo Conte-bis la prescrizione continuerebbe a scorrere solo nei casi di assoluzione, circa 63mila processi, il 21% del totale delle sentenze di primo grado. Resterebbe, invece, sospesa nei casi di condanna pari circa 160mila, il 53% del totale delle pronunce.
Conferma della condanna in appello: Con la conferma in appello della condanna emessa dal giudice di primo grado con il Lodo Conte bis si attiverebbe il blocco definitivo della prescrizione per – stando ai dati 2018 riportati dal quotidiano di Confindustria – circa il 45% (35.154) delle 78.315 sentenze emesse dalle Corti d’appello.
Gli assolti in secondo grado: I condannati in primo grado dichiarati innocenti in appello, in base alla proposta di legge, si vedranno restituire il periodo di prescrizione che avrebbero maturato se non fosse scattato lo stop dopo la prima condanna. Secondo i dati del Sole 24 Ore nel 2018 il ricalcolo avrebbe riguardato 11.849 casi, circa il 15% del totale delle sentenze.