Riforma del lavoro, le nuove regole dei contratti flessibili
Più oneri per le imprese
A parte la libertà di fare contratti a tempo determinato fino a 1 anno di durata senza bisogno di specificare la causale (ora il limite è 6 mesi), la riforma mette più paletti all'uso di questa forma contrattuale per le imprese:
- durata massima: la durata massima complessiva (anche con più contratti a termine) non può superare i 36 mesi, superato il quale il contratto diventa automaticamente a tempo indeterminato. Nel calcolo si tiene conto anche dei periodi di svolti in contratto di somministrazione e con mansioni equivalenti;
- pause obbligatorie fra un contratto e l'altro: 60 giorni se il contratto dura meno di 6 mesi (ora sono 10 giorni) e 90 giorni se la durata è superiore (ora sono 20). In situazioni particolari (start-up, lancio di nuovi prodotti, cambiamenti tecnologici ecc.) i contratti collettivi potranno prevedere una riduzione rispettivamente a 20 e 30 giorni;
- proroga dei contratti: il contratto può essere prolungato di 30 giorni se di durata inferiore ai 6 mesi (ora sono 20) e di 50 giorni se di durata superiore (ora 30) prima di essere convertito in tempo indeterminato;
- oneri contributivi: costerà all'azienda l'1,4% in più di contributi.
A parte la libertà di fare contratti a tempo determinato fino a 1 anno di durata senza bisogno di specificare la causale (ora il limite è 6 mesi), la riforma mette più paletti all'uso di questa forma contrattuale per le imprese:
- durata massima: la durata massima complessiva (anche con più contratti a termine) non può superare i 36 mesi, superato il quale il contratto diventa automaticamente a tempo indeterminato. Nel calcolo si tiene conto anche dei periodi di svolti in contratto di somministrazione e con mansioni equivalenti;
- pause obbligatorie fra un contratto e l'altro: 60 giorni se il contratto dura meno di 6 mesi (ora sono 10 giorni) e 90 giorni se la durata è superiore (ora sono 20). In situazioni particolari (start-up, lancio di nuovi prodotti, cambiamenti tecnologici ecc.) i contratti collettivi potranno prevedere una riduzione rispettivamente a 20 e 30 giorni;
- proroga dei contratti: il contratto può essere prolungato di 30 giorni se di durata inferiore ai 6 mesi (ora sono 20) e di 50 giorni se di durata superiore (ora 30) prima di essere convertito in tempo indeterminato;
- oneri contributivi: costerà all'azienda l'1,4% in più di contributi.