Permessi retribuiti per i volontari di protezione civile

Quali sono le tutele per i lavoratori che, in qualità di volontari della protezione civile, si devono assentare dal posto di lavoro

Foto di Associazione Giovani Consulenti del Lavoro di Pavia

Associazione Giovani Consulenti del Lavoro di Pavia

Consulenti del lavoro

Per far fronte all’emergenza derivante dal rischio sanitario connesso all’infezione da Coronavirus, centinaia di volontari della protezione civile sono impegnati in varie attività dall’allestimento di tende da campo a quelle connesse ai controlli sanitari sul territorio nazionale.

Ma quali sono le tutele per i lavoratori che, in qualità di volontari della protezione civile, si devono assentare dal posto di lavoro?

Durante l’assenza, giustificabile con permessi retribuiti, il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro (pubblico o privato) e il datore di lavoro deve garantire il normale trattamento economico nonchè la copertura previdenziale e assicurativa.

Tale disciplina è applicabile ai lavoratori che sono iscritti come volontari alle associazioni inserite nell’elenco nazionale del volontariato di protezione civile costituito dagli elenchi territoriali istituiti presso le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e dall’elenco centrale presso il Dipartimento della protezione civile.

Il Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 prevede la possibilità di usufruire di permessi per un limite di 180 giorni per anno (di cui massimo 60 continuativi) nel caso di missioni di soccorso e assistenza per eventi per cui è stato dichiarato lo stato di emergenza.

Nel caso di interventi per prestare soccorso e assistenza per calamità che devono essere fronteggiate con forze e mezzi straordinari è ammessa un’assenza retribuita per un periodo non superiore a 90 giorni annui (di cui massimo 30 consecutivi).

Per la partecipazione ad attività di pianificazione, simulazione di emergenza e formazione tecnico-pratica, il lavoratore può richiedere fino a 30 giorni per anno (di cui massimo 10 continuativi). In questo caso occorre darne preavviso al proprio datore di lavoro almeno 15 giorni prima dell’inizio della formazione.

Per poter usufruire di tali permessi, il lavoratore deve presentare l’attestazione comprovante l’avvenuto impiego nelle predette attività e i relativi periodi.

E’ importante sottolineare che, entro due anni dal termine dell’intervento o dell’attività di formazione, il datore di lavoro può richiedere, all’autorità di protezione civile, il rimborso delle retribuzioni erogate ai dipendenti volontari durante la loro assenza.

La domanda va presentata via PEC secondo il fac-simile reperibile sul sito della protezione civile.

L’azienda può scegliere la modalità di rimborso che può essere effettuato tramite bonifico bancario o essere riconosciuto come credito d’imposta secondo le disposizioni del Decreto Interministeriale del 26 ottobre 2018.

Un doveroso ringraziamento va a tutti i volontari per il loro impegno e supporto.

A cura di Claudia Garretta
Consulente del Lavoro 

Associazione Giovani Consulenti del Lavoro Pavia