L’introduzione del Bonus Baby Sitter ha permesso la riscoperta del libretto famiglia, a tal punto che tutti ne parlano come se fosse una novità, ma non è così.
Facciamo il punto della situazione.
Il libretto famiglia viene introdotto dalla legge n. 96 del 21 giugno 2017, permettendo alle persone fisiche di utilizzare e remunerare una serie di attività e prestazioni di lavoro occasionale ovvero di tipo sporadico e saltuario.
Le attività che si prestano ad essere remunerate tramite la formula del libretto famiglia possono consistere in:
- piccoli lavori domestici giardinaggio, pulizia, manutenzione
- assistenza domiciliare ai bambini, alle persone anziane
- insegnamento privato supplementare.
Come usufruire del libretto famiglia
Per usufruire del libretto famiglia sia l’utilizzatore che il prestatore dovranno accedere al sito INPS e registrarsi sulla piattaforma on-line dedicata; oppure potranno avvalersi di patronati o di intermediari abilitati muniti di apposita delega.
L’utilizzatore al termine della prestazione lavorativa e non oltre il terzo giorno del mese successivo allo svolgimento della stessa dovrà comunicare:
- i dati identificativi del prestatore
- il compenso pattuito
- il luogo di svolgimento della prestazione
- la durata
- l’ambito di svolgimento dell’attività lavorativa.
L’INPS entro il 15 del mese successivo a quello in cui la prestazione si è svolta provvede ad erogare direttamente al lavoratore i compensi pattuiti secondo la modalità prescelta in fase di registrazione.
Ogni ora lavorata costa all’utilizzatore 10,00 euro mentre il prestatore ne percepisce 8,00; oltre non vi alcuna altra tassazione e non vanno a sommarsi agli altri redditi.
Ci sono dei limiti?
Le prestazioni di lavoro occasionale pagate tramite libretto famiglia prevedono i seguenti limiti economici ad anno civile.
- Le prestazioni rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore non possono essere di importo superiore ai 2.500,00 euro
- Ogni utilizzatore non può erogare con riferimento alla totalità dei prestatori compensi superiori ai 5.000,00 euro
- Ogni prestatore con riferimento alla totalità degli utilizzatori non può percepire compensi di importo superiore 5.000,00 euro
- Il massimo di ore retribuite è di 280 ore per prestatore di lavoro
Tali importi sono da considerare al netto dei premi assicurativi, dei contributi e dei costi di gestione.
Nel caso in cui le prestazioni vengano rese da: titolari di pensioni di vecchiaia o invalidità, giovani con meno di 25 anni regolarmente iscritti un ciclo di studi, persone disoccupate percettori di prestazioni a sostegno del reddito, la misura del compenso è calcolata in base al 75% del suo effettivo importo.
(circolare INPS 5 luglio 2017, n. 107).
Inoltre, va precisato che l’utilizzatore non potrà far ricorso a prestazioni di lavoro occasione nei confronti di lavoratori con i quali abbia in corso, o abbia avuto negli ultimi sei mesi, un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.
A cura di Pamela Damaschi
Consulente del Lavoro