Lavoro, molestie sessuali: quando anche le parole possono costare caro

È legittimo che il datore di lavoro si lasci andare a battute di contenuto sessuale, rivolgendo apprezzamenti indesiderati alle proprie dipendenti? Cosa dice una recente sentenza

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Domenico Tambasco

Avvocato

Nato a Milano, ha sempre considerato la difesa dei diritti la sua prima vocazione, diventando una scelta naturale la carriera forense. Diplomato presso il Liceo Classico Omero di Milano con 60/60, si è laureato a pieni voti in Giurisprudenza presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore nel 2000, con una tesi sul "Principio di legalità nella codificazione pio-benedettina" che è stata successivamente pubblicata su Rivista di Diritto Ecclesiastico, fasc. 1/2002.

Quando parliamo di molestie sessuali sul posto di lavoro pensiamo, normalmente, a tutte quelle forme di violenza o di aggressione fisica che solitamente vengono perpetrate dal superiore gerarchico ai danni delle proprie dipendenti o collaboratrici, abusando della posizione di potere o di autorità.

Si tratta in realtà di un’approssimazione, che non considera molti altri –ed altrettanto importanti- aspetti.

Le molestie sessuali sul posto di lavoro, infatti, oltre che rientrare in una specifica e rigorosa fattispecie penale (quella della violenza sessuale prevista dall’art. 609 bis c.p.), sono equiparate alle discriminazioni per ragioni di genere dal cosiddetto testo unico delle pari opportunità (d.lgs. 198/2006), che all’art. 26, secondo comma, le individua in tutti “quei comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale o non verbale, aventi lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo” (analoga previsione è contenuta nell’art. 55 bis, comma 5 d.lgs. 198/2006, che si applica alle molestie sessuali extra-lavorative).

Quali sono i comportamenti concreti in cui si sostanziano le “molestie sessuali” disciplinate dalla normativa antidiscriminatoria di genere?
La risposta la possiamo trovare in un’interessante ed innovativa sentenza del Tribunale di Como, sezione lavoro, del 20.03.2017, n. 36, est. Ortore (confermata dalla Corte d’Appello di Milano, sez. lav., 17 giugno 2020, n. 380), relativa al caso di una dipendente che aveva denunciato per molestie sessuali il proprio datore di lavoro, accusandolo di averla fatta destinataria per anni di battute volgari e di apprezzamenti sessualmente orientati, da lei tuttavia indesiderati: siamo dunque dinanzi, forse per la prima volta, ad un singolare caso di “molestie sessuali verbali”.

Ecco la risposta, tranciante, del Giudice lariano: “Al datore di lavoro infatti, non può riconoscersi la libertà di trattare le sue dipendenti con esagerata confidenza –come se fossero delle sue amiche, abituate e disposte ad ascoltare i suoi commenti, allusioni o battute di contenuto sessuale, senza provare il minimo disagio o turbamento- perché la reiterazione di tale condotta, non desiderata né richiesta, finisce per diventare fastidiosa, insopportabile e quindi molesta.

L’essere oggetto anche solo di battute volgari, oscene, alla lunga intollerabili, da parte del datore di lavoro risulta oggettivamente lesivo del rispetto dovuto a qualsiasi donna…..e può sicuramente rendere….l’ambiente di lavoro “ostile, degradante, umiliante o offensivo”

E’ interessante osservare come in concreto il Giudice abbia ritenuto sintomo di un atteggiamento sessualmente orientato –o, per meglio dire, deviato- alcuni apprezzamenti confessoriamente confermati dal datore di lavoro in sede di interrogatorio libero, che aveva ammesso di averle “detto una volta che stava bene con i fuseaux e aveva un bello stacco di gambe o……<<perché non vieni in fiera con la gonna?>>”, definite dal Tribunale di Como come “parole –in genere utilizzate per un approccio, non certo romantico, con una sconosciuta- che dimostrano un apprezzamento e un interesse di natura sessuale e che, se non trovano corrispondenza in una palese accondiscendenza, complicità della donna, possono risultare indesiderate, insopportabili in un normale ambiente di lavoro, dove il datore di lavoro dovrebbe interessarsi esclusivamente delle qualità professionali delle proprie dipendenti e per niente della loro avvenenza e capacità di seduzione”.

Siamo di fronte, dunque, ad una sentenza storica che adotta un approccio nuovo, ispirato alla “tolleranza zero” nei confronti delle molestie sessuali, in conformità alla recente Convenzione OIL 190/2019 (ratificata in Italia con legge 21 gennaio 2021, n. 4) che, a livello internazionale, detta i principi ed i criteri direttivi per la totale eliminazione della violenza e delle molestie dal mondo del lavoro.

Le conseguenze di tale approccio sono state ancor più radicali: il Giudice lariano, infatti, all’esito dell’istruttoria ha liquidato un risarcimento record, riconoscendo alla vittima delle molestie datoriali la somma di € 105.275,00, considerando non solo i danni patrimoniali e non patrimoniali effettivamente subiti dalla lavoratrice, ma disponendo altresì l’aumento massimo previsto dalle tabelle milanesi per la personalizzazione del danno (pari al 38%) in considerazione della “particolare, odiosa, lesività della condotta, tale da rendere l’ambiente di lavoro ostile, degradante, umiliante o offensivo, secondo la definizione contenuta nell’art. 26 comma 2 dlgs. 198/2006, la loro durata e la riconducibilità alla fattispecie di cui all’art. 590 c.p.”: il che vuol dire, in sostanza, riconoscere al risarcimento non solo una funzione compensativa del danno subito ma anche una finalità sanzionatorio-punitiva.

In questo caso, ci sia consentita l’ironia, le parole moleste sono costate davvero caro.